Mese: Novembre 2022

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ANTIECONOMICITÁ

Un comportamento antieconomico si caratterizza per essere irragionevole e non congruo rispetto all’attività di impresa e al Fisco le imprese antieconomiche non piacciono.

QUANDO SI HA UN COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO?

Si ha un comportamento antieconomico se:

  • Sostieni spese per beni gratuitamente devolvibili alla clientela per un ammontare importante e senza produrre alcuno studio o un piano industriale da cui possa emergere l’utilità in futuro dell’acquisto.
  • Ricorri a finanziamenti di ammontare così elevato da comportare perdite di esercizio.
  • Sono presenti perdite rilevanti per quattro esercizi consecutivi, senza che la contribuente abbia fornito le ragioni che hanno inciso negativamente sulla propria attività. Vengono utilizzate percentuali di ricarico inferiori rispetto alla media del settore unita ad una persistente perdita di esercizio negli anni di riferimento.
  • È presente un elevato costo del lavoro, peraltro progressivamente aumentato in modo inversamente proporzionale al trend degli utili, tendente al ribasso. Sono presenti utili di esercizio irrisori per 5 annualità consecutive accompagnati ad un ricarico sulle vendite pari ad un quinto di quello normalmente applicato. Viene manifestata un’evidente sproporzione tra risultato economico dell’impresa e il costo dei fattori produttivi.

In presenza di tali circostanze il Fisco presume che dietro tale condotta, sebbene formalmente inappuntabile, possano celarsi fenomeni di elusione o di evasione.

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ANTIECONOMICITÁ: CHE COSA SUCCEDE IN QUESTI CASI?

Se l’Ufficio qualifica una condotta come “antieconomica”, secondo quanto appena descritto, può procedere a rideterminare il reddito imponibile del contribuente attraverso un accertamento induttivo, ossia basato su presunzioni e senza necessità di fornire prove “certe” di una effettiva e conclamata evasione d’imposta.

L’assunto di partenza è che l’imprenditore tende a massimizzare il proprio profitto. Comportamenti chiaramente antieconomici, e in aperto contrasto con questo principio, consentono all’Ufficio di

presumere l’esistenza di costi fittiziamente gonfiati o maggiori ricavi occultati.

Per sorreggere l’accertamento, il quadro indiziario può essere fondato anche solo su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti.

SE VIENE ACCERTATO UN COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO, COME PROCEDE L’AGENZIA DELLE ENTRATE?

L’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento:

– con cui nega la deducibilità fiscale di quelle spese giudicate contrarie alla logica imprenditoriale perché ritenute non inerenti;

– ricostruisce il reddito imponibile sulla base di presunzioni, quando l’incongruità afferisca lo svolgimento dell’intera attività di impresa.

È un tuo onere provare che il comportamento antieconomico sia giustificato da ragioni diverse dall’elusione o evasione di imposta.

COSA PUÓ FARE IL CONTRIBUENTE PER DIFENDERSI?

Il contribuente per difendersi deve provare le ragioni per cui ha realizzato il comportamento apparentemente antieconomico, dimostrando che esso non è l’effetto di violazioni tributarie sottostanti. Fai attenzione però!

In questa situazione, le scritture contabili, pur formalmente corrette, non sono di alcuna utilità; infatti, esse sono considerate inattendibili proprio perché danno atto di un contrasto con i criteri di ragionevolezza e logicità imprenditoriale, a causa dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.

In un sistema tributario che agevola l’Ufficio nella formazione della prova e nella emissione di avvisi di accertamento fondati su presunzioni, è assolutamente opportuno che il contribuente tenga traccia delle ragioni che lo hanno spinto a compiere scelte che appaiono non sorrette da una ferrea logica economica.

Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la conservazione di scambi di e-mail, verbali dei consigli di amministrazione specificamente tenuti, minute di riunioni straordinarie o studi strategici.

La mera prova delle spese sostenute, fatture passive, contabili bancaria, non è sufficiente a tal fine. Solo in questo modo il contribuente potrà validamente opporre all’Agenzia i motivi delle proprie scelte e, a volte, del proprio insuccesso imprenditoriale.

Se pensi di aver adottato o di adottare un comportamento antieconomico, contatta subito gli esperti di 4tax e affidati a loro per la risoluzione migliore del tuo problema con il Fisco.

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RISCOSSIONE PROVVISORIA: NON SOTTOVALUTARLA!

Se decidi di intraprendere una lite tributaria contro il Fisco, sappi che non devi spendere solo i soldi dell’avvocato, ma devi pagare anche la riscossione provvisoria.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

La presentazione del ricorso, infatti, non interrompe l’efficacia esecutiva dell’accertamento e il Fisco chiede l’anticipazione che ritiene essere più giusta. Che cosa vuol dire?

Vuol dire che anche se decidi di presentare ricorso devi pagare all’Agenzia delle Entrate 1/3 delle imposte che ti richiede con l’accertamento prima della presentazione del ricorso.

Se, quindi, il Fisco con l’accertamento chiede il pagamento di 100.000 euro a titolo di imposta e 100.000 euro a titolo di sanzioni, prima di presentare ricorso devi pagare 33.333 euro circa. 1/3 di 100.000 euro appunto.

Ma come si può evitare di pagare questi soldi? Del resto, se hai presentato ricorso è perché ritieni che il Fisco non abbia ragione. È necessario presentare all’interno del ricorso un’istanza di sospensione cautelare della riscossione.

Può accadere, però, che anche se ritieni che il Fisco stia sbagliando, perdi il ricorso.

CHE COSA SUCCEDE SE PERDI IL RICORSO IN PRIMO GRADO?

Se hai presentato ricorso e perdi del tutto sei obbligato a versare oltre al primo terzo un ulteriore terzo a titolo di imposte e 2⁄3 a titolo di sanzioni. Altri 33.333 euro a titolo di imposta e 66.666 a titolo di sanzione.

Può esserci anche un ulteriore caso. Quello in cui la sentenza di primo grado ridetermini le cifre dovute. Si tratta del cosiddetto accoglimento parziale.

COSA DEVI FARE IN CASO DI ACCOGLIEMENTO PARZIALE?

In questo caso, dovrai corrispondere quanto risulta dalla sentenza. Ricorda, però, che questo importo non potrà mai essere superiore ai i due terzi dell’imposta.

CHE COSA SUCCEDE, INVECE, SE PERDI ANCHE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE?

Dovrai versare l’ultimo terzo dovuto a titolo di imposta l’ulteriore terzo a titolo di sanzione: dovrai, quindi, versare altri 33.333 euro a titolo d’imposta e 33.333 mila a titolo di sanzione.

NEL CASO IN CUI RIUSCISSI A VINCERE IN CORTE DI CASSAZIONE, INVECE, COME PUOI RECUPERARE LA SOMMA VERSATA?

Nel caso in cui riuscissi ad ottenere la somma dovuta in modo semplice non c’è necessità di utilizzare altri strumenti, ma in caso contrario occorre proseguire con il giudizio di ottemperanza, ovvero procedere con un ricorso contro la sentenza.

La durata del giudizio di ottemperanza non è quantificabile, può arrivare anche durare 5 anni!

Per evitare di trovarti in una lite tributaria o in una situazione fiscale complessa, affidati subito agli esperti; chiariranno ogni tuo dubbio e ti indicheranno il percorso migliore per risolvere i tuoi problemi con il Fisco.

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REDDITOMETRO: DI COSA SI TRATTA?

Il Redditometro è lo strumento con cui si individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali possono scattare i controlli fiscali.

COME FUNZIONA IL REDDITOMETRO?

L’obiettivo del redditometro, come lo è quello del PNRR, è quello di ridurre quella dilagante evasione che i più miti metodi di compliance non riescono a mitigare.

L’Agenzia delle Entrate può determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa: se c’è uno scostamento del 20% fra reddito dichiarato e spese sostenute possono scattare i controlli.

redditometro
Redditometro

QUALI VOCI VENGONO CONTROLLATE?

Per quanto riguarda gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo, l’elenco delle voci di spesa analizzate dal Fisco, indicate nella Relazione illustrativa sul decreto MEF con il dettaglio completo e le regole operative, sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:

Consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi)

Investimenti (immobiliari e mobiliari); risparmio

Spese per trasferimenti

Il dettaglio delle diverse voci di spesa è dunque ampio, spaziando dai beni di largo consumo, a quelli per mutuo, affitto, utenze e collaboratori domestici.

COME DIFENDERSI DAL REDDITOMETRO?

L’accertamento può scattare nel caso in cui le spese superino del 20% il reddito dichiarato.

Nel momento in cui scatta un accertamento da determinazione sintetica, puoi dimostrare che le spese sono state affrontate con:

– Redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta

– Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile Redditi di soggetti diversi dal contribuente

Risparmi

Puoi provare, inoltre, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare. In caso di accertamento sintetico, inoltre, il giudice deve procedere con la valutazione analitica delle prove presentate in giudizio dal contribuente (cfr.: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5504 del 21 febbraio 2022) senza limitarsi a giudizi sommari, ma riferendosi ai documenti utilizzati nel corso del processo.

Se anche tu temi di poter essere una vittima del redditometro, contattaci e trova la soluzione migliore per risolvere il tuo problema con il Fisco!

REDDITI ESTERI: SE NON LI DICHIARI, RISCHI!

Redditi esteri, come immobili, conti correnti, attività finanziarie di varia natura, non dichiarati totalmente o parzialmente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi? Potresti rischiare un accertamento.

redditi esteri
Redditi esteri non dichiarati

COSA ACCADE QUANDO NON SI DICHIARANO I REDDITI CHE POSSIEDI ALL’ESTERO?

L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua controlli sulla correttezza dei redditi di fonte estera da te dichiarati. Questo tipo di controllo viene effettuato analizzando i dati pervenuti dalle agenzie fiscali degli stati esteri, proprio al fine di sanzionare coloro che, pur detenendo attività reddituali all’estero, non le hanno inserite nel cosiddetto “quadro RW” del modello Unico.

È necessario prestare la dovuta attenzione quando si detengono attività finanziarie in Paesi che possono essere definiti Paradisi Fiscali.

L’omessa indicazione di queste attività nella dichiarazione dei redditi comporta un raddoppio dei termini di accertamento, al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di avere un prolungamento temporale per l’attività accertativa.

Tale prolungamento dell’azione accertatrice porta con sé una ulteriore presunzione importante, ovvero il fatto che tali attività non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione italiana. Le ordinarie sanzioni legate all’omessa o infedele dichiarazione, inoltre, sono raddoppiate come indicato nell’ art. 12, co. 2 D.L. n. 78/09.

In situazioni come queste potresti essere pesantemente sanzionato per aver violato il cosiddetto obbligo di “monitoraggio fiscale”, oltre a permettere all’Amministrazione finanziaria di presumere che i redditi esteri non dichiarati siano stati frutto di evasione (art. 12 del D.L. n. 78/2009).

In questa tipologia di controlli in sostanza, l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad avvalersi di un termine di accertamento prolungato, per l’esattezza, raddoppiato!

In sostanza, oggi potresti subire un controllo che potrà “retrocedere” fino a 8 annualità se l’Agenzia delle Entrate riscontra delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli da te dichiarati

REDDITI ESTERI: LE DIVERSE MODALITÁ DI CONTROLLO MESSE IN ATTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli adottando diversi metodi.

La prima modalità consiste nell’invio di una lettera di compliance, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi e ha omesso o dichiarato in modo errato redditi di fonte estera

Un altro modo per controllare può avvenire attraverso la richiesta di invito a comparire per instaurare un procedimento di accertamento con adesione quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia e ha omesso la dichiarazione dei redditi di fonte estera.

IN CHE MODO PUÓ CONCLUDERSI IL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE?

Il contraddittorio con il contribuente può concludersi in tre modi:

  1. Archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento. In questo caso il contribuente ha prodotto la documentazione utile a far cessare la pretesa del Fisco.
  2. Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione non volendo o non potendo contestare la posizione dell’Agenzia delle Entrate
  3. Atto di accertamento, ove il contribuente non si sia presentato in contraddittorio o non abbia definito l’accertamento con adesione a seguito del contraddittorio.

Se anche tu hai redditi all’estero o non hai una posizione fiscale chiara, rivolgiti subito agli esperti di 4tax che ti guideranno verso la risoluzione migliore del tuo problema con il Fisco.

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HAI UN CONTO CORRENTE? ATTENZIONE AGLI “EXTRA”!

Vi è la convinzione, abbastanza diffusa, secondo cui il controllo del conto corrente possa avvenire solo per professionisti e imprese. In realtà questa è una convinzione sbagliata. L’Agenzia delle Entrate può controllare i conti correnti di tutti.

Conti correnti

Se prima i controlli dell’Agenzia delle Entrate riguardavano soprattutto i conti correnti di aziende e di imprenditori stai molto attento ora perché anche tu potresti subire una verifica fiscale sul tuo conto corrente.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 18254 del 2022 ha dichiarato che anche i dipendenti potranno essere chiamati a chiarire quei versamenti di dubbia natura che non sono stati inseriti nella dichiarazione dei redditi.

In altre parole, con questa pronuncia, viene data la possibilità all’Amministrazione di attribuire, in prima battuta, natura reddituale ai versamenti sui conti correnti bancari che non siano giustificati. Sarà poi obbligo del contribuente dimostrare la diversa provenienza di quei fondi.

QUANDO POSSONO SCATTARE I CONTROLLI?

I controlli vengono attivati quando il contribuente effettua spese superiori al 20% del reddito dichiarato o quando vengono mossi importi superiori ai 5000 euro.

Viene ritenuto sospetto anche l’atteggiamento di coloro che accumulano denaro sul conto corrente senza prelevare. In questo caso potrebbe essere lecito sospettare che l’origine delle sussistenze possa essere denaro non dichiarato.

Ad essere giustificate non sono solo le uscite, ma anche le entrate se si tratta di versamenti importanti.

Non solo, da poco l’Agenzia delle Entrate si avvale anche di Vera, un’Intelligenza Artificiale. Questa traccia qualsiasi tipo di dato effettuato sul conto corrente del contribuente. Attenzione quindi ai movimenti sul conto potresti essere chiamato a giustificarli!

Nessun controllo è previsto invece per i prelievi in contanti; in questo caso potrebbe essere la Banca a chiedere al cliente di giustificare in forma scritta l’utilizzo di quel denaro.

Per rimanere sempre aggiornato in materia tributaria visita il nostro blog.

Se vuoi scoprire di più sui controlli operati dal Fisco guarda il video.

AVVISO BONARIO: LA GUIDA PER IMPRENDITORI

Sarà sicuramente capitato a te o a qualche tuo conoscente di aver ricevuto un avviso bonario. Cosa facciamo di solito in questi casi?

Entriamo subito nel panico e cominciamo a temere il peggio perchè non sappiamo cosa fare o come gestire la situazione.

avviso bonario
Avviso bonario

COS’È L’AVVISO BONARIO?

Con questo avviso, chiamato anche comunicazione di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente dell’esito del controllo fiscale automatizzato, segnalandogli errori di compilazione della dichiarazione o eventuali irregolarità nell’esecuzione dei versamenti.

L’invio di questo atto crea un rapporto diretto tra Fisco e contribuente che può, da questo momento in poi, sanare la sua posizione evitando successive iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali. Questo avviso, quindi, non è un atto privo di conseguenze.

È necessario, anzi tenere gli occhi aperti.

Cosa si rischia in effetti?

Sicuramente dovrai pagare la maggiore imposta richiesta nell’avviso, oltre alla sanzione per ritardato o omesso versamento (pari al 30% dell’imposta richiesta) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tutte queste somme ti saranno richieste con una cartella di pagamento.

Cosa conviene fare, quindi, quando ricevo dal Fisco un avviso bonario? Ci sono quattro alternative:

– pagare quanto richiesto con uno “sconto” immediato sulle sanzioni

– chiedere all’Ufficio di annullare, in autotutela, l’avviso bonario se ritieni che la richiesta non sia corretta

– non fare nulla e aspettare, sapendo che, in quest’ultimo caso, il Fisco provvederà all’iscrizione a ruolo del debito inviando una cartella esattoriale con le sanzioni in misura piena; Infine in presenza di errori dell’avviso bonario puoi procedere con la presentazione di un ricorso.

Se hai dubbi e non sei esperto in materia, il nostro consiglio è quello di rivolgerti sempre a professionisti esperti in grado di aiutarti a risolvere la situazione scegliendo la soluzione migliore per il tuo caso. Per rimanere sempre aggiornato in materia tributaria visita il nostro blog.

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PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il preavviso di iscrizione ipotecaria è una comunicazione che deve essere inviata al contribuente almeno 30 giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca stessa poiché, in caso contrario, la misura è considerata illegittima, e può essere dunque annullata con ricorso al giudice.

QUANDO SI PUÒ INVIARE IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA?

Il debito scaduto deve superare i 20 mila euro e devono essere trascorsi almeno 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che questa sia stata saldata o sia stata fatta richiesta di

rateizzazione.

COME SI PUÒ RISOLVERE?

Ci sono diversi modi per risolvere un preavviso di iscrizione ipotecaria.

Chi riceve un preavviso di iscrizione di ipoteca e vuole evitare il passo successivo, ovvero la sua effettiva iscrizione, ha come percorso privilegiato quello di presentare subito una istanza di rateizzazione.

In altri termini, il contribuente deve procedere immediatamente con il domandare una rateizzazione del proprio debito, poiché così facendo il Fisco non potrà più iscrivere ipoteca. Fa eccezione il caso in cui la richiesta sia stata rigettata o il debitore sia andato incontro alla decadenza dal beneficio della rateazione, perché non ha rispettato i termini della stessa.

Riportare il debito sotto i 20 mila euro

Un secondo modo per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di pagare una parte del debito in modo tale che la passività torni al di sotto dei 20 mila euro.

Pagando una parte del debito in maniera spontanea, con un versamento che l’Agente della Riscossione non può rifiutare, è possibile ricondurre il debito al di sotto della soglia utile a ex Equitalia per procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Si tenga conto, in tal proposito, che l’importo dei 20 mila euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere, e che può dunque accadere che l’ipoteca si riferisca a crediti di diversa natura.

Impugnare il preavviso di ipoteca

Una terza strada per cercare di evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di impugnare il preavviso di ipoteca.

Il contribuente, per esempio, può fare ricorso al giudice se ritiene che il preavviso di ipoteca faccia riferimento a cartelle di pagamento che il debitore lamenta di non avere mai ricevuto in precedenza.

Nel corso della causa, l’agente della riscossione avrà l’onere di produrre i documenti che dimostrano l’avvenuta notifica. Nelle more del giudizio, e su espressa richiesta del contribuente, il giudice potrebbe concedere la sospensione del provvedimento di iscrizione di ipoteca.

In sintesi, per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca si può principalmente procedere per tre vie alternative, da valutare caso per caso:

  • Richiesta di rateazione
  • Pagamento spontaneo per ricondurre il debito sotto 20 mila euro
  • Ricorso al giudice impugnando il preavviso di revoca, ad esempio, per la mancata notifica delle cartelle di pagamento.

Se sei interessato fissa un appuntamento per una specifica consulenza presso lo studio di 4tax.

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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DEL FISCO

Il pignoramento presso terzi è uno strumento che l’Agenzia delle Entrate- Riscossione utilizza per agire nei confronti di quei contribuenti che non pagano le imposte richieste attraverso le cartelle esattoriali, ovvero attraverso un’intimazione di pagamento.

Pignoramento presso terzi

COME PUÓ UTILIZZARE QUESTO STRUMENTO L’AGENZIA DELLE ENTRATE?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può utilizzare il pignoramento diretto dello stipendio, della pensione o del conto corrente senza dover avvisare il debitore e intimando direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, può ricorrere a questa speciale forma di pignoramento dando ordine ad esempio alla banca o al datore di lavoro di bloccare, per poi versarli direttamente all’Agenzia, i soldi che sarebbero spettati al debitore in quanto correntista o lavoratore.

Un procedimento come questo non è certo una cosa da poco ed è bene correre ai ripari il più presto possibile e trovare una soluzione. Per questo motivo è importante che tu tenga bene a mente questi aspetti.

QUALI ASPETTI DEVI CONSIDERARE IN QUESTO CASO?

L’assenza di un procedimento giudiziale

Nel pignoramento non è necessaria l’autorizzazione del giudice per l’assegnazione al creditore delle somme pignorate. Diversamente dal pignoramento ordinario, in cui è il giudice, previa verifica dei titoli e della regolarità della procedura, ad assegnare le somme pignorate al creditore.

Nel pignoramento previsto dall’art. 72-bis D.P.R. 602/73, invece, è il Fisco, al posto del giudice, ad ordinare direttamente al terzo, banca o datore di lavoro, di corrispondere a proprio favore le somme pignorate, il debitore non viene citato in Tribunale e non è necessario alcun provvedimento di assegnazione emesso dal giudice.

La banca o il datore di lavoro che ricevono il pignoramento, quindi, devono pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate le somme dovute dal debitore.

I limiti al pignoramento dei crediti derivanti da lavoro

Il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede dei limiti al pignoramento dei crediti da lavoro. In particolare, lo stipendio, e ogni altro credito da lavoro, potrà essere pignorato nei limiti di:

1/10 per importi fino a 2.500 euro

1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro

Deve essere indicato con esattezza il dettaglio dei crediti.

La Corte di Cassazione ha stabilito che: «Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti».

SI PUÓ PRESENTARE UN RICORSO CONTRO QUESTO PIGNORAMENTO ?

Sì, è possibile proporre ricorso.

Per questo è importante rivolgersi ad un consulente preparato, ma ricorda hai di regola solo 20 giorni per opporti, davvero poco tempo se consideri che decorrono dalla data della notifica dell’atto al terzo.

Contestualmente al deposito del ricorso sono necessarie alcune cautele, come, ad esempio, chiedere la sospensione dell’esecuzione del pignoramento anche senza contraddittorio e, in caso di accoglimento da parte del Giudice, si procederà a notificare il provvedimento all’Agenzia delle Entrate. Per rimanere sempre aggiornato in tema di materia fiscale visita il nostro blog.

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Pignoramenti da parte del Fisco: come difendersi!

I pignoramenti da parte del Fisco sono, senza alcun dubbio, le azioni che maggiormente preoccupano un imprenditore o un contribuente perché privano lo stesso dei suoi beni.

Non tutti i pignoramenti sono uguali, esistono diverse forme che comportano azioni e conseguenze differenti.

pignoramento fisco
Pignoramenti da parte del Fisco

QUANTI TIPI DI PIGNORAMENTO ESISTONO?

I pignoramenti da parte del Fisco possono avvenire con metodi diversi, vediamoli nello specifico.

PIGNORAMENTI DA PARTE DEL FISCO

Pignoramento presso terzi

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha la facoltà di attivare un pignoramento su beni detenuti da soggetti terzi, ovvero può ordinare al terzo debitore, che può essere la Banca o il Datore di Lavoro, di pagare il credito direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino a concorrenza del credito.

Il pagamento da parte del terzo dovrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per le somme maturate prima della notifica dell’azione esecutiva, mentre le restanti somme dovranno essere pagate secondo le scadenze indicate.

Nel caso in cui il terzo pignorato sia un soggetto detentore di crediti pensionistici, come ad esempio l’Inps, considerata la particolarità degli stessi l’Ente tributario dovrà obbligatoriamente instaurare una procedura di espropriazione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale competente.

Pignoramento del conto corrente

Si tratta di una forma di pignoramento che non può avvenire a insaputa del debitore; in questo caso il Fisco ha l’obbligo di comunicare alla banca che la pratica sta per iniziare e la stessa avvisa il contribuente del procedimento in corso e gli impedisce di prelevare altro denaro dal conto corrente.

Il debitore ha a disposizione 60 giorni di tempo per prendere una decisione su come pagare il dovuto. Passati i 60 giorni, se il contribuente non effettua nessuna azione, gli viene pignorato il conto corrente.

Pignoramento dei beni immobili

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il pignoramento immobiliare solo se l’importo complessivo del debito del contribuente supera i 120.000 euro.

Pignoramento immobiliare

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al recupero coattivo del credito attraverso un pignoramento solo se le cartelle esattoriali siano state notificate correttamente.

L’istituto ha l’obbligo di allegare all’atto di pignoramento, ed in generale a tutti gli atti relativi al procedimento di esecuzione, le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito o gli avvisi di accertamento esecutivo presupposti.

L’obbligo nasce dalla necessità di garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e dalla necessità di rendere comprensibili le somme poste alla base della richiesta finanziaria.

Se anche tu ti trovi in questa situazione o temi che ci siano dei rischi, non aspettare!

Rivolgiti subito agli esperti di 4tax, ti guideranno verso la soluzione migliore del problema.

Se vuoi sapere di più sui pignoramenti da parte del Fisco guarda il video!

IPOTECA ESATTORIALE: FINALITA’ E VIZI DI LEGITTIMITA’

L’ipoteca esattoriale sugli immobili costituisce una particolare tipologia di “misura cautelare”, volta a garantire la tutela del credito vantato dai vari enti impositori che hanno deciso di affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dai debitori morosi, garantendosi, in tal modo, da eventuali atti fraudolenti commessi da questi ultimi.

ipoteca esattoriale
ipoteca esattoriale

QUANDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROCEDE CON L’IPOTECA?

Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento del debito o, in alternativa, ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un ipotetico annullamento dello stesso, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione è legittimata ad attivare le procedure coattive previste dalla legge volte al recupero del credito.

Tra le misure esecutive azionabili ai danni del debitore, riveste, senza dubbio, particolare importanza il pignoramento immobiliare che ha come oggetto i beni immobili di proprietà del medesimo. Tale procedura, tuttavia, non può essere avviata se prima non si è provveduto ad iscrivere l’ipoteca, non mancando di ricordare a tal proposito che:

l’ipoteca non può essere iscritta se il debito erariale non supera i 20 mila euro;

la stessa può avere ad oggetto un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede;

a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 10/01/2017, n. 380).

In virtù di quanto evidenziato in quest’ultimo punto, dunque, il concessionario della riscossione, prima di notificare al contribuente l’avvenuta iscrizione del vincolo cautelare sui propri beni, è inderogabilmente

obbligato a comunicare allo stesso che intende procedere in tal senso, concedendo – a tal fine – un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o effettuare il pagamento di quanto richiesto.

COSA ACCADE SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE NON COMUNICA LA VOLONTÁ AD AGIRE CON IL PIGNORAMENTO?

L’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando – è bene ricordarlo – che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione apposta manterrà la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Sul punto, giova sottolineare che l’eventuale mancata notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria va contestata nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca.

COME DIFENDERSI DALL’IPOTECA ESATTORIALE?

Scaduti i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, senza che il contribuente si sia attivato, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata ad iscrivere la procedura cautelare nei registri della Conservatoria competente, restando comunque ferma la possibilità per il debitore di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o, eventualmente, la sospensione legale della riscossione, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Nell’ipotesi in cui si dovesse risultare destinatari di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni, è più che opportuno intervenire tempestivamente al fine di esaminare, in maniera accurata, la legittimità della stessa e, non di meno, la fondatezza delle somme richieste.

Nello specifico, l’ausilio del parere di un professionista potrebbe rivelarsi estremamente utile ad individuare la possibile sussistenza di cause di nullità che, laddove oggetto di tempestiva denuncia, potrebbero condurre persino alla cancellazione dell’ipoteca apposta.

QUALI SONO I PIÙ COMUNI VIZI DI LEGITTIMITÁ?

A tal proposito si evidenziano i seguenti:

Vizio di notifica dell’atto presupposto: diventa nulla l’iscrizione ipotecaria impugnata laddove l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non riesca a dimostrare, attraverso prove valide, il regolare perfezionamento della notificazione degli atti sottesi, come cartelle di pagamento o avviso di accertamento nei confronti del contribuente.

Omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con conseguente nullità della misura cautelare opposta per violazione del contraddittorio procedimentale. Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme pretese, per intervenuto decorso del lasso di tempo utile, previsto dal legislatore, tra la notifica dell’atto presupposto e la notifica dell’ipoteca esattoriale contestata.

Assenza della soglia minima, ossia del debito pari ad 20 mila euro, per poter apporre il vincolo cautelare.

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