La transazione fiscale è una particolare procedura avente natura transattiva (art 182 ter legge fallimentare) che si instaura nell’ambito del concordato preventivo (art 160 l fall) e nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito (art 182 bis legge fallimentare).
L’obiettivo di tale procedura, chiamata anche concordato fiscale, è quello di consentire all’imprenditore in stato di crisi di ottenere una riduzione e/o una dilazione dei debiti tributari accertati dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di uno strumento con cui le parti, impresa e Agenzia delle Entrate, tentano di trovare un punto di incontro tra le pretese erariali, da un lato, e il proseguimento della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali, dall’altro.
È al riguardo da notare che la normativa è stata di recente modificata. In particolare, con l’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125 del 2020, che ha modificato l’articolo 180, comma 4, e l’articolo 182-bis della legge fallimentare. Sulla base di tali modifiche, il Tribunale – se ritiene, sulla base dei risultati del professionista attestatore, che la proposta dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ alternativa liquidatoria dell’impresa – può omologare il piano di concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Attesa l’importanza delle modifiche apportate dal legislatore alla legge fallimentare è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n 34/E del 29 dicembre 2020.
1. L’ambito di applicazione della transazione fiscale
La transazione fiscale trova applicazione in riferimento ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle seguenti imposte e tributi: IRES, IRPEF, IVA, IRAP, ritenute e addizionali, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di registro, imposte ipotecarie catastali, etc.
Rientrano nel campo di applicazione della transazione fiscale anche i tributi che costituiscono risorse dell’Unione Europea.
Transazione fiscale tributi locali: tale procedura non è applicabile per i tributi locali.
2. Il professionista attestatore: un professionista indipendente
Nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione del debito un ruolo essenziale, ai fini della riuscita della transazione fiscale, è ricoperto dal professionista attestatore.
Il ruolo di tale professionista è di particolare importanza in quanto lo stesso, ai fini della composizione della crisi di impresa, ha l’obbligo di attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità concreta dell’accordo tra impresa e creditori.
Sulla base delle modifiche normative di recente operate, l’attestazione del professionista è uno degli elementi sulla base dei quali il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione del debito, anche in assenza del voto o dell’adesione dell’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo della relazione del professionista attestatore è quindi segnatamente quello di tutelare i terzi e i creditori estranei al piano di risanamento al fine di rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano assunto.
Il professionista attestatore, che sulla base delle recenti modifiche normative deve essere un professionista indipendente, ha il compito di attestare la veridicità dei dati contabili, dai quali emerge la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché il compito di attestare la fattibilità e sostenibilità del piano di risanamento aziendale. La relazione del professionista, infatti, rappresenta il supporto su cui si fondano le proposte di soddisfacimento dei creditori, che non possono essere inferiori rispetto a quanto ricavabile nel caso di liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione
3. La transazione fiscale nel concordato preventivo
Deve essere evidenziato che la transazione tributaria non è una transazione nel senso dell’articolo 1965 del codice civile.
Non può nemmeno definirsi un accordo di diritto privato.
Con il termine transazione fiscale si indicano le modalità con cui nell’ambito del concordato preventivo e nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art 182 bis) il debitore può ottenere una riduzione e/o una dilazione del proprio debito fiscale e previdenziale.
Per quanto riguarda il concordato preventivo, la legge fallimentare non stabilisce alcun vincolo all’abbattimento del credito erariale, a condizione che:
- la proposta concordataria risulti migliore rispetto alla liquidazione della società soggetta a procedura concordataria;
- i crediti tributari (assistiti da privilegio e non) non abbiano un trattamento deteriore rispetto a crediti di rango inferiore.
Di fondamentale importanza, nell’ambito del concordato preventivo è la relazione del professionista attestatore: tale relazione deve contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la proposta nell’ambito di tale procedura sia più vantaggiosa per i crediti tributari dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’ipotesi della liquidazione della società.
L’attestazione deve in particolare dare evidenza quale sia la soluzione in termini di maggiore apporto, rappresentato in via alternativa:
- dai flussi economici che genera la continuità aziendale;
- dall’esito della liquidazione fallimentare.
Tale relazione non è vincolante per l’Agenzia delle Entrate, che può comunque esprimere un parere negativo.
La valutazione della fattibilità giuridica ed economica della proposta e del piano viene eseguita da parte del commissario giudiziale. L’Agenzia delle Entrate, ove non intenda aderire alla transazione fiscale, deve fornire una puntuale motivazione, idonea a confutare in modo certo le osservazioni formulate dal commissario giudiziale.
4. La transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Per quanto riguarda la transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione, la disciplina non cambia rispetto a quella descritta nel concordato preventivo fatta eccezione per i necessari adattamenti in relazione al diverso tipo di definizione concorsuale.
La differenza rispetto al concordato preventivo risiede nel fatto che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è vincolante per l’abbattimento del debito tributario: i creditori che dissentono dal piano possono rappresentare massimo il 40 per cento dei crediti e devono essere pagati entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza (se il credito non è ancora scaduto alla data di omologazione).
Alla luce dell’articolo 182-ter, comma 5, della legge fallimentare, la relazione del professionista attestatore deve avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto con riferimento ai crediti tributari rispetto alla liquidazione.
La relazione del professionista attestatore deve avere ad oggetto:
- la veridicità dei dati dell’azienda soggetta a procedura;
- l’attuabilità dell’accordo;
- la convenienza del trattamento proposto dei crediti tributari rispetto alla liquidazione della società.
Il professionista attestatore deve quindi compiere una valutazione molto simile a quella richiesta in caso di concordato preventivo.
5. La condotta e i precedenti fiscali del contribuente
La condotta del contribuente non è generalmente esaminata nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito del concordato preventivo, ai fini della transazione fiscale: la valutazione in merito alla convenienza della proposta di trattamento del credito tributario non è quindi generalmente influenzata dall’operato del contribuente stesso.
Deve però evidenziarsi che ove vengano ravvisate delle condotte del contribuente volte a operare attività distrattive o decettive del patrimonio aziendale – con cui si incide direttamente sulla veridicità dei dati – le stesse possono influenzare negativamente la proposta transattiva.
Si pensi ad esempio:
- alla simulazione della cessione di asset aziendali a soggetti correlati all’impresa;
- alla conclusione di atti liberali non giustificati;
- alle operazioni di riorganizzazione aziendale, finalizzate alla creazione di una bad company da sottoporre alla procedura;
- l’uso di fatture per operazioni inesistenti.
Se dovessero pertanto emergere condotte di questo tipo, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve effettuare una segnalazione al commissario giudiziale che ha il compito di revocare la procedura.
Per quanto riguarda i precedenti fiscali del contribuente, gli stessi non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta di transazione fiscale.
Anche se tali comportamenti sono normalmente oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo fiscale e di verifica fiscale, non è esclusa una verifica in sede di procedura.
Una particolare importanza, in tal caso, rivestono i casi di frode come l’uso di falsa documentazione, di artifizi, di raggiri e/o la conclusione di operazioni simulate.
Si tratta, in sostanza, di condotte che denotano l’assenza di uno spirito di collaborazione e di trasparenza da parte del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Qualora emergessero ipotesi di questo tipo, l’Amministrazione Finanziaria può imporre ai propri Uffici una particolare attenzione alla documentazione del contribuente che deve essere analizzata in maniera compiuta anche a discapito della celerità della procedura.
6. La rateizzazione del credito tributario nella transazione fiscale
Non vi è una regola generale per la rateizzazione del credito tributario nell’ambito della transazione fiscale.
Nel caso di concordato preventivo, è necessario effettuare una valutazione caso per caso tenendo conto delle caratteristiche della procedura e della fattispecie da esaminare.
Fattori che debbono essere valutati a tal fine sono:
- il patrimonio, la natura e il know-how dell’azienda;
- i rapporti commerciali e la concorrenza dell’azienda;
- le aspettative di sviluppo del mercato;
- l’ammontare complessivo del debito e la convenienza della proposta.
Sotto il profilo temporale, non vi è uno schema preordinato da seguire. Può essere infatti effettuata una valutazione positiva anche con riferimento a proposte di pagamento dilazionato basate su archi temporali lunghi (a condizione che l’azienda fornisca delle motivazioni oggettive).
L’obiettivo è quello di pervenire ad un accordo che sia sostenibile per l’azienda sottoposta a procedura.
7. Percentuali di ristoro e creditori strategici nella transazione fiscale
È importante notare che, ai fini della transazione fiscale, non vi è una percentuale di ristoro predefinita in base alla quale l’Agenzia delle Entrate può ritenersi soddisfatta nell’ambito del concordato preventivo. L’unica regola a cui occorre attenersi è quella secondo cui la proposta di soddisfacimento del credito tributario non deve essere inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dell’impresa.
Per quanto concerne invece gli accordi di ristrutturazione dei debiti, pattuizioni volte ad estendere gli effetti remissori della transazione a favore dei coobbligati non possono considerarsi automaticamente ostative per l’accoglimento della proposta transattiva.
Si rammenta, poi, il principio generale del trattamento non deteriore per i crediti dell’erario. Tale principio è derogabile – nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti – solamente in presenza di creditori a valenza strategica, ritenuti imprescindibili ai fini della continuità aziendale.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
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