RISCOSSIONE PROVVISORIA: NON SOTTOVALUTARLA!

Se decidi di intraprendere una lite tributaria contro il Fisco, sappi che non devi spendere solo i soldi dell’avvocato, ma devi pagare anche la riscossione provvisoria.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

La presentazione del ricorso, infatti, non interrompe l’efficacia esecutiva dell’accertamento e il Fisco chiede l’anticipazione che ritiene essere più giusta. Che cosa vuol dire?

Vuol dire che anche se decidi di presentare ricorso devi pagare all’Agenzia delle Entrate 1/3 delle imposte che ti richiede con l’accertamento prima della presentazione del ricorso.

Se, quindi, il Fisco con l’accertamento chiede il pagamento di 100.000 euro a titolo di imposta e 100.000 euro a titolo di sanzioni, prima di presentare ricorso devi pagare 33.333 euro circa. 1/3 di 100.000 euro appunto.

Ma come si può evitare di pagare questi soldi? Del resto, se hai presentato ricorso è perché ritieni che il Fisco non abbia ragione. È necessario presentare all’interno del ricorso un’istanza di sospensione cautelare della riscossione.

Può accadere, però, che anche se ritieni che il Fisco stia sbagliando, perdi il ricorso.

CHE COSA SUCCEDE SE PERDI IL RICORSO IN PRIMO GRADO?

Se hai presentato ricorso e perdi del tutto sei obbligato a versare oltre al primo terzo un ulteriore terzo a titolo di imposte e 2⁄3 a titolo di sanzioni. Altri 33.333 euro a titolo di imposta e 66.666 a titolo di sanzione.

Può esserci anche un ulteriore caso. Quello in cui la sentenza di primo grado ridetermini le cifre dovute. Si tratta del cosiddetto accoglimento parziale.

COSA DEVI FARE IN CASO DI ACCOGLIEMENTO PARZIALE?

In questo caso, dovrai corrispondere quanto risulta dalla sentenza. Ricorda, però, che questo importo non potrà mai essere superiore ai i due terzi dell’imposta.

CHE COSA SUCCEDE, INVECE, SE PERDI ANCHE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE?

Dovrai versare l’ultimo terzo dovuto a titolo di imposta l’ulteriore terzo a titolo di sanzione: dovrai, quindi, versare altri 33.333 euro a titolo d’imposta e 33.333 mila a titolo di sanzione.

NEL CASO IN CUI RIUSCISSI A VINCERE IN CORTE DI CASSAZIONE, INVECE, COME PUOI RECUPERARE LA SOMMA VERSATA?

Nel caso in cui riuscissi ad ottenere la somma dovuta in modo semplice non c’è necessità di utilizzare altri strumenti, ma in caso contrario occorre proseguire con il giudizio di ottemperanza, ovvero procedere con un ricorso contro la sentenza.

La durata del giudizio di ottemperanza non è quantificabile, può arrivare anche durare 5 anni!

Per evitare di trovarti in una lite tributaria o in una situazione fiscale complessa, affidati subito agli esperti; chiariranno ogni tuo dubbio e ti indicheranno il percorso migliore per risolvere i tuoi problemi con il Fisco.

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PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il preavviso di iscrizione ipotecaria è una comunicazione che deve essere inviata al contribuente almeno 30 giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca stessa poiché, in caso contrario, la misura è considerata illegittima, e può essere dunque annullata con ricorso al giudice.

QUANDO SI PUÒ INVIARE IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA?

Il debito scaduto deve superare i 20 mila euro e devono essere trascorsi almeno 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che questa sia stata saldata o sia stata fatta richiesta di

rateizzazione.

COME SI PUÒ RISOLVERE?

Ci sono diversi modi per risolvere un preavviso di iscrizione ipotecaria.

Chi riceve un preavviso di iscrizione di ipoteca e vuole evitare il passo successivo, ovvero la sua effettiva iscrizione, ha come percorso privilegiato quello di presentare subito una istanza di rateizzazione.

In altri termini, il contribuente deve procedere immediatamente con il domandare una rateizzazione del proprio debito, poiché così facendo il Fisco non potrà più iscrivere ipoteca. Fa eccezione il caso in cui la richiesta sia stata rigettata o il debitore sia andato incontro alla decadenza dal beneficio della rateazione, perché non ha rispettato i termini della stessa.

Riportare il debito sotto i 20 mila euro

Un secondo modo per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di pagare una parte del debito in modo tale che la passività torni al di sotto dei 20 mila euro.

Pagando una parte del debito in maniera spontanea, con un versamento che l’Agente della Riscossione non può rifiutare, è possibile ricondurre il debito al di sotto della soglia utile a ex Equitalia per procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Si tenga conto, in tal proposito, che l’importo dei 20 mila euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere, e che può dunque accadere che l’ipoteca si riferisca a crediti di diversa natura.

Impugnare il preavviso di ipoteca

Una terza strada per cercare di evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di impugnare il preavviso di ipoteca.

Il contribuente, per esempio, può fare ricorso al giudice se ritiene che il preavviso di ipoteca faccia riferimento a cartelle di pagamento che il debitore lamenta di non avere mai ricevuto in precedenza.

Nel corso della causa, l’agente della riscossione avrà l’onere di produrre i documenti che dimostrano l’avvenuta notifica. Nelle more del giudizio, e su espressa richiesta del contribuente, il giudice potrebbe concedere la sospensione del provvedimento di iscrizione di ipoteca.

In sintesi, per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca si può principalmente procedere per tre vie alternative, da valutare caso per caso:

  • Richiesta di rateazione
  • Pagamento spontaneo per ricondurre il debito sotto 20 mila euro
  • Ricorso al giudice impugnando il preavviso di revoca, ad esempio, per la mancata notifica delle cartelle di pagamento.

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IPOTECA ESATTORIALE: FINALITA’ E VIZI DI LEGITTIMITA’

L’ipoteca esattoriale sugli immobili costituisce una particolare tipologia di “misura cautelare”, volta a garantire la tutela del credito vantato dai vari enti impositori che hanno deciso di affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dai debitori morosi, garantendosi, in tal modo, da eventuali atti fraudolenti commessi da questi ultimi.

ipoteca esattoriale
ipoteca esattoriale

QUANDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROCEDE CON L’IPOTECA?

Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento del debito o, in alternativa, ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un ipotetico annullamento dello stesso, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione è legittimata ad attivare le procedure coattive previste dalla legge volte al recupero del credito.

Tra le misure esecutive azionabili ai danni del debitore, riveste, senza dubbio, particolare importanza il pignoramento immobiliare che ha come oggetto i beni immobili di proprietà del medesimo. Tale procedura, tuttavia, non può essere avviata se prima non si è provveduto ad iscrivere l’ipoteca, non mancando di ricordare a tal proposito che:

l’ipoteca non può essere iscritta se il debito erariale non supera i 20 mila euro;

la stessa può avere ad oggetto un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede;

a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 10/01/2017, n. 380).

In virtù di quanto evidenziato in quest’ultimo punto, dunque, il concessionario della riscossione, prima di notificare al contribuente l’avvenuta iscrizione del vincolo cautelare sui propri beni, è inderogabilmente

obbligato a comunicare allo stesso che intende procedere in tal senso, concedendo – a tal fine – un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o effettuare il pagamento di quanto richiesto.

COSA ACCADE SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE NON COMUNICA LA VOLONTÁ AD AGIRE CON IL PIGNORAMENTO?

L’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando – è bene ricordarlo – che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione apposta manterrà la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Sul punto, giova sottolineare che l’eventuale mancata notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria va contestata nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca.

COME DIFENDERSI DALL’IPOTECA ESATTORIALE?

Scaduti i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, senza che il contribuente si sia attivato, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata ad iscrivere la procedura cautelare nei registri della Conservatoria competente, restando comunque ferma la possibilità per il debitore di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o, eventualmente, la sospensione legale della riscossione, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Nell’ipotesi in cui si dovesse risultare destinatari di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni, è più che opportuno intervenire tempestivamente al fine di esaminare, in maniera accurata, la legittimità della stessa e, non di meno, la fondatezza delle somme richieste.

Nello specifico, l’ausilio del parere di un professionista potrebbe rivelarsi estremamente utile ad individuare la possibile sussistenza di cause di nullità che, laddove oggetto di tempestiva denuncia, potrebbero condurre persino alla cancellazione dell’ipoteca apposta.

QUALI SONO I PIÙ COMUNI VIZI DI LEGITTIMITÁ?

A tal proposito si evidenziano i seguenti:

Vizio di notifica dell’atto presupposto: diventa nulla l’iscrizione ipotecaria impugnata laddove l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non riesca a dimostrare, attraverso prove valide, il regolare perfezionamento della notificazione degli atti sottesi, come cartelle di pagamento o avviso di accertamento nei confronti del contribuente.

Omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con conseguente nullità della misura cautelare opposta per violazione del contraddittorio procedimentale. Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme pretese, per intervenuto decorso del lasso di tempo utile, previsto dal legislatore, tra la notifica dell’atto presupposto e la notifica dell’ipoteca esattoriale contestata.

Assenza della soglia minima, ossia del debito pari ad 20 mila euro, per poter apporre il vincolo cautelare.

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