La notifica dell’avviso di accertamento: possibili scenari!

L’obiettivo di questo articolo è quello di delineare le diverse strade che il contribuente può perseguire quando riceve la notific dell’ avviso di accertamento.

1. La notifica dell’avviso di accertamento: iter processuale

La prima cosa che occorre sapere quando si riceve una notifica dell’avviso di accertamento è che il contribuente – qualora decida di contrastare la pretesa dell’Agenzia delle Entrate – può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Una volta notificato il ricorso, il difensore del contribuente deve a pena di inammissibilità procedere con il deposito telematico del ricorso stesso entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.

Prima dell’udienza fissata per la discussione del merito, è possibile depositare delle memorie con documenti (20 giorni prima dell’udienza di merito) ovvero depositare delle memorie illustrative (10 giorni liberi prima).

Qualora il contribuente ottenga una sentenza sfavorevole in primo grado, è necessario proporre appello entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

È importante notare che ove la scadenza del termine per proporre appello intercorra durante il mese di agosto, si applica la cosiddetta sospensione feriale. Sarà quindi necessario aggiungere ai predetti sei mesi i 31 giorni di agosto.  Si pensi a una sentenza depositata in Commissione Tributaria Provinciale il 16 luglio 2020. La scadenza dell’appello è il 16 febbraio 2021 (6 mesi fino al 16 gennaio 2020 + i 31 giorni di agosto).Tali tempistiche non si applicano ove l’Agenzia delle Entrate proceda con la notifica al contribuente della sentenza. In tal caso il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Le stesse considerazioni valgono chiaramente per l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente ottenga invece una sentenza favorevole in primo grado.

Le stesse considerazioni valgono per le sentenze di secondo grado. Se si è avuta una sentenza sfavorevole in secondo grado, si può proporre ricorso per Cassazione entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale. Se la sentenza è stata notificata dalla controparte, il termine per l’impugnazione è di 60 giorni.

2. Le spese da affrontare qualora il contribuente decida di litigare con il Fisco

Al fine di poter instaurare un contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate è necessario provvedere al pagamento del contributo unificato. L’importo del contributo unificato è determinato sulla base dei valori che seguono:

  • 30,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 0 e 2582,28 euro;
  • 60,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 2582,29 e 5.000,00 euro;
  • 120,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 5.000,01 e 25.000,0 euro;
  • 250,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 25.000,01 e 75.000,01 euro;
  • 500,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 75.000,01 e 200.000,00 euro;
  • 1.500,00 euro, per controversie aventi un valore da 200.000,01 euro in su.

Occorre sottolineare che il contributo unificato tributario è dovuto per ogni grado di giudizio da parte del soggetto che intende instaurare la lite. Se, ad esempio, il contribuente ha avuto un esito positivo in primo grado, lo stesso non avrà necessità di appellare la sentenza e conseguentemente non dovrà versare il contributo unificato.

3. Posso proporre autonomamente ricorso

È importante notare che in alcuni casi residuali (per le controversie di valore fino a 3.000 euro), il contribuente può instaurare il giudizio anche senza assistenza tecnica. In tal caso la notifica del ricorso può avvenire anche tramite:

  • ufficiale giudiziario;
  • consegna diretta alla Direzione Regionale dell’Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
  • spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

4. Cosa posso fare se non voglio proporre ricorso contro l’Agenzia delle Entrate? Posso raggiungere un accordo?

È possibile raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

L’accertamento con adesione – la cui iniziativa è demandata al contribuente mediante la presentazione di una semplice istanza – consente al contribuente di pervenire ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate in merito alle imposte dovute, evitando l’insorgenza di una lite tributaria.

Si tratta, in particolare, di un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo. È importante evidenziare che un accordo con l’Ufficio nell’ambito dell’accertamento con adesione postula che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire dell’accertamento con adesione? Sono ammessi tutti i contribuenti.

Quando si propone un’istanza di accertamento con adesione? Può presentarsi:

  • dopo aver ricevuto un avviso di accertamento;
  • dopo un controllo eseguito dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).

Per quali imposte può pervenirsi ad un accordo con l’Ufficio nell’ambito del procedimento di adesione? Possono essere definite le principali imposte dirette (irpef, ires, irap) e le principali imposte indirette (Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, invim, imposta sostitutiva dell’Invim, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli) .

Quali sono i vantaggi di concludere un accordo con l’Ufficio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione?

Qualora il procedimento di accertamento con adesione si risolva positivamente con l’Agenzia delle Entrate e si pervenga a un accordo in merito alla riduzione dell’imposta accertata, le sanzioni trovano applicazione in misura pari a 1/3 rispetto a quelle dovute.

Occorre altresì considerare che per le contestazioni che hanno anche una rilevanza penale, il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado costituisce una una circostanza attenuante. In tal caso, le eventuali sanzioni penali si riducono fino a un terzo e le sanzioni accessorie non vengono applicate.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

Se hai necessità di maggiori informazioni compila il form.

ANNULLA IL TUO DEBITO FISCALE

immagine decorativa

COMPILA IL MODULO: ti ricontattiamo entro 1 ora!

Raccogliamo tutte le informazioni necessarie ed entro 48 ore ti forniamo la migliore soluzione per risolvere il tuo debito.

SEI UN COMMERCIALISTA?

immagine decorativa
Aiutiamo i tuoi clienti a risolvere il debito fiscale.
dottore commercialista
dottore commercialista
logo di 4tax
logo di 4tax
immagine decorativa
immagine decorativa
CONTATTI
Telefono: 06 722 78 518
Whatsapp: 351 615 9965
Email: 4tax.it@4tax.it
NOTE LEGALI
4tax S.r.l.
Piazza Cavour 17
00193 – Roma
P. IVA e Codice Fiscale 16603371002
Capitale sociale 10.000,00 euro interamente versato
Numero Rea RM – 1665103
Privacy e Cookie Policy