Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: come risolvere!

In questo articolo spieghiamo quali sono le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica e come si può risolvere attraverso il ravvedimento operoso IVA.

1. Momento di effettuazione operazione IVA

Prima di spiegare quali sono le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica, occorre innanzi tutto capire quando è obbligatorio emettere la fattura elettronica e trasmetterla al sistema di interscambio SDI.

Ora, la normativa IVA – contenuta nel DPR n. 633 del 1972 – disciplina il c.d. momento di effettuazione. Si tratta di un momento a partire dal quale l’IVA è dovuta su una prestazione di servizi o su una cessione di beni.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, l’operazione si considera effettuata nel momento della stipula dell’atto nel caso di beni immobili oppure nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano invece effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Esistono una serie di regole speciali che non ha in questa sede senso ripercorrere, ma va tuttavia evidenziato che se prima degli eventi sopra evidenziati viene emessa la fattura ovvero viene pagato il prezzo l’operazione si considera effettuata.

Secondo la normativa contenuta nell’articolo 21 del decreto IVA, la fattura elettronica:

  • deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
  • deve essere emessa “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972“.

Occorre notare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha evidenziato che l’obbligo di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda anche le elettroniche veicolate tramite SDI.

Cerchiamo adeso di capire qual è la differenza tra la data della fattura e la data di emissione della fattura.

La data della fattura rappresenta il momento in cui l’operazione si considera effettuata secondo le regole descritte sopra. Se, ad esempio, si riceve un pagamento in data 15 gennaio dell’anno X, la data dovrà recare come data il 15 gennaio dell’anno X.  

La data dell’emissione della fattura elettronica è la data in cui il contribuente provvede a trasmettere la fattura elettronica allo SDI.

2. Sanzioni per tardiva emissione fattura elettronica

La mancata o la tardiva emissione della fattura elettronica entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione è punita con delle sanzioni molto elevate contenute nell’articolo 6 del decreto n. 471 del 1997.

Le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica ammontano:

  • fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, ultimo periodo);
  • tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (articolo 6, comma 2).

3. Sanzioni per tardiva emissione fattura elettronica: come risolvere con il ravvedimento!

Le sanzioni da pagare in caso di tardiva emissione della fattura elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso IVA, previsto dall’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997.

Vediamo le principali riduzioni delle sanzioni previste da tale norma:

  • 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 30 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Vediamo degli esempi.

Esempio n. 1

Mario ha ricevuto il pagamento da parte del suo cliente in data 12 gennaio dell’anno X ed ha trasmesso allo SDI la fattura elettronica in data 29 gennaio dell’anno X. In questo caso, la fattura elettronica è stata emessa oltre i 12 giorni ma non ha comportato un minore versamento dell’IVA, dato che l’operazione è stata pur sempre computata nella liquidazione IVA di gennaio.

In questo caso la sanzione applicabile è pari a 250 euro e può essere sanata pagando 1/10 di 250 euro entro 30 giorni dalla trasgressione ovvero 1/9 di 250 euro entro 90 giorni dalla trasgressione.

Esempio n. 2

Mario ha ricevuto il pagamento da parte del suo cliente in data 12 gennaio dell’anno X ed ha trasmesso allo SDI la fattura elettronica in data 7 febbraio dell’anno X. In questo caso, la fattura elettronica è stata emessa oltre i 12 giorni ed ha altresì comportato un minore versamento dell’IVA nel mese di gennaio, dato che l’operazione non è stata computata nella liquidazione IVA di gennaio appunto.

In questo caso la sanzione applicabile è pari al 90% dell’IVA (con un minimo di 500 euro) e può essere sanata pagando (i) 1/10 del 90% dell’IVA (o 1/10 di 500, se il 90% della sanzione è minore di tale importo) entro 30 giorni dalla trasgressione ovvero 1/9 del 90% dell’IVA (o 1/10 di 500, se il 90% della sanzione è minore di tale importo).

4. Se l’ultimo giorno per la trasmissione della fattura elettronica allo SDI è sabato ovvero un giorno festivo è possibile rinviare l’emissione al primo giorno lavorativo?

Va infine precisato che alla fatturazione elettronica non si applica la disposizione di cui all’articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, che consente di rinviare i versamenti e i pagamenti che scadono il sabato o un giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo. Questo parere è stato dato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 129 del 2019. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011 riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura elettronica, è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

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