La liquidazione con conseguente cancellazione di società dal registro imprese rappresenta un momento di particolare complessità, soprattutto in presenza di debiti tributari.
Ove successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese vengano riscontrate dall’Agenzia delle Entrate violazioni fiscali sulla base di un controllo fiscale ovvero di una verifica fiscale, delle conseguenze molto importanti potrebbero derivare per i soci, per gli amministratori e per il liquidatore.
La disciplina relativa alla cancellazione di società dal registro imprese è contenuta:
La cancellazione della società dal registro delle imprese è disciplinata dall’articolo 2495 cc.
Secondo il primo comma di tale norma il liquidatore che approva il bilancio finale di liquidazione deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Successivamente alla cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Sulla base della predetta disposizione, la cancellazione della società dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva.
Nella sentenza 19 aprile 2018, n. 9672, la Corte di Cassazione – richiamandosi al suo precedente orientamento a Sezioni Unite – ha affermato che sono “sempre i soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all’esito della cancellazione) a prescindere dall’aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”.
I soci, in sostanza, subentrano nei rapporti giuridici riconducibili alla società estinta.
Sotto il profilo fiscale si perviene a differenti considerazioni.
L’articolo 28, comma 4, del decreto semplificazioni introduce infatti una deroga all’ordinaria disciplina dell’estinzione delle società di capitali di cui all’art 2495 cc prevedendosi che l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
Questo significa che ove vengano individuate dal Fisco delle irregolarità per le quali si rende necessaria l’emissione di un avviso di accertamento a carico della società estinta, questo potrebbe essere notificato ben 5 anni dopo la cancellazione dal registro delle imprese.
Con la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4 del decreto semplificazioni, il legislatore ha quindi inteso preservare la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di esercitare il proprio potere impositivo nei confronti di società estinte al fine di effettuare un controllo fiscale in relazione alle annualità in cui avviene l’estinzione e le precedenti.
Se, quindi, con specifico riferimento al profilo civilistico, la cancellazione dal registro delle imprese ha un effetto estintivo immediato sul piano tributario l’estinzione della società è sospesa per un periodo di cinque anni.
Al riguardo la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con l’ordinanza 13 marzo 2019, n. 142 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 4, del decreto semplificazioni.
Ad avviso della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento tale norma viola il principio di uguaglianza. Il differimento dell’efficacia dell’estinzione della società per i soli rapporti con l’amministrazione finanziaria costituisce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri creditori sociali, per i quali l’estinzione di una società coincide invece con la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Secondo l’articolo 36, comma 1, del dpr. n. 602 del 1973, il liquidatore risponde in proprio del pagamento delle imposte se non prova di aver pagato i debiti tributari prima dell’assegnazione dei beni della società estinta ai soci o agli associati.
E’ importante notare che la responsabilità del liquidatore è parametrata esattamente all’importo dei crediti tributari che avrebbero trovato soddisfacimento sulla base del riparto finale previsto dal bilancio finale di liquidazione.
Nell’ipotesi in cui, successivamente alla cancellazione di una società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate ravvisi l’esistenza di violazioni fiscali è prevista una responsabilità dei soci e degli associati per i debiti tributari.
In particolare, i soci o associati sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società estinta, se hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro dagli amministratori o se hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (articolo 36, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
E’ importante evidenziare che la responsabilità dei soci e degli associati dei debiti tributari accertati a carico della società estinta non è limitata a quanto da questi percepiti sulla base del bilancio finale di liquidazione , ma si estende all’ammontare complessivo del debito accertato in percentuale alla quota di partecipazione che ogni socio ha nella società cancellata.
Dove deve essere notificato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate destinato alla società cancellata dal registro imprese?
Con riferimento a tale domanda utili chiarimenti al riguardo sono stati dati emanati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese deve emesso nei confronti della società “cancellata”.
In questo caso, l’accertamento fiscale deve essere notificato alla società estinta presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione come abbiamo detto si produrrà sotto il profilo tributario solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, a tal fine la società cancellata può eleggere domicilio presso il comune in cui aveva il domicilio fiscale prima dell’estinzione.
Tutte le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi possono essere applicabili anche alla cancellazione di società di persone.
Anche in tal caso, infatti, la responsabilità dei soci è la medesima che è riscontrabile nelle ipotesi di cancellazione ed estinzione di società di capitali.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
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