Cartelle di pagamento ed emergenza Covid-19.
Le cose che bisogna sapere se (1) hai ricevuto una cartella di pagamento prima dell’8 marzo 2020, se (2) hai aderito alla “Rottamazione ter” e/o al saldo e stralcio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è intervenuta con alcune FAQ per chiarire cosa bisogna fare. Ne parliamo qui!
Il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione è previsto per il 31 dicembre 2020.
Se il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento scaduta alla data dell’8 marzo deve effettuare il versamento delle somme dovute entro il 31 gennaio 2021. Gli importi possono essere rateizzati, presentando domanda di rateizzazione sempre 31 gennaio 2021.
Occorre ricordare che nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può effettuare la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite PEC.
Il “Decreto Ristori-quater” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”.
Per le rate in scadenza nell’anno2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento previsti.
Si ricorda che il “Decreto Ristori-quater” non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1°marzo 2021. Se quindi il contribuente procede al pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020 successivamente al 1° marzo 2021, lo stesso decade dal beneficio della definizione agevolata e il pagamento sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito.
Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.
Si rammenta che se il contribuente non ha pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 decade dalla definizione agevolata. In tal caso è possibile chiedere la rateizzazione del debito oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata.
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 dicembre 2020: tali rate devono essere versate comunque entro il 31 gennaio 2021.
L’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione, trattando le istanze e inviando i previsti riscontri.
Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione (a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione– dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 – non procederà all’iscrizione di fermi amministrativo alle iscrizioni di ipoteche, essendo sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi ad essa affidati. Lo stesso dicasi ove il contribuente abbia ha una cartella scaduta all’8 marzo 2020.
In tal caso, il contribuente può pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito. In tal caso, pagando la prima rata si ottiene la sospensione del provvedimento.
Gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.
No. Nel periodo di sospensionedall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, risultando prive di qualsiasi effetto le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza (per le quali non è stato ancora notificato l’atto di pignoramento).
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
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