Accertamento fiscale: cos’è, come funziona e come difendersi

In questo articolo spieghiamo cos’è, come funziona e come ci si può difendere quando si riceve la notifica di un accertamento fiscale.

Appare anche utile, al riguardo, consultare sul punto le informazioni contenute nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

1. Accertamento fiscale: cos’è?

L’accertamento fiscale è un atto di natura amministrativa e tributaria emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Con tale atto, l’Agenzia delle Entrate richiede formalmente al contribuente maggiori imposte – oltre sanzioni e interessi – rispetto a quelle da questo pagate all’erario mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale atto è emesso nei confronti di un determinato contribuente (persona fisica o azienda), ove a seguito di una verifica fiscale o di un controllo fiscale emerga una forma di evasione fiscale – e può essere notificato:

  • presso la residenza o il domicilio del contribuente (in caso di persona fisica);
  • presso la sede legale (nel caso di società o enti equiparati).

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate può essere notificato:

  • mediante ufficiale giudiziario presso il domicilio, la residenza o la sede legale (per le società) del contribuente;
  • mediante raccomandata A/R;
  • mediante PEC.

2. Accertamento fiscale: come funziona?

Come funziona l’accertamento fiscale?

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è formato da più parti, ognuna di fondamentale importanza.

  • Intestazione: è la parte che indica l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto e il contribuente cui lo stesso è intestato.
  • Motivazione dell’avviso di accertamento: è la parte forse fondamentale dell’accertamento fiscale. Si tratta della parte in cui l’Ufficio rende note al contribuente le motivazioni sula base delle quali è dovuta una maggiore imposta. Nell’ipotesi in cui l’Ufficio non spieghi bene le ragioni poste a fondamento della verifica fiscale potrebbe configurarsi un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.
  • Calcoli: è la parte dell’accertamento fiscale in cui vengono effettuati i calcoli della maggiore imposta dovuta dal contribuente con le relative sanzioni e interessi.

3. Accertamento fiscale: come risolvere!

L’ordinamento tributario prevede diversi modi che consentono al contribuente di trovare una soluzione quando questi riceve la notifica di un accertamento fiscale. Li vediamo qui di seguito.

  • Acquiescenza dell’avviso di accertamento: se il contribuente rinuncia a presentare un ricorso tributario, può definire la pretesa erariale mediante il pagamento delle imposte dovute, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Definizione agevolata delle sole sanzioni: il contribuente può definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di presentare un ricorso tributario avverso l’avviso di accertamento solo per le maggiori imposte. Le sanzioni già versate non possono essere rimborsate.
  • Istanza di accertamento con adesione: il contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento tributario, può presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di addivenire ad un accordo con l’Ufficio in merito all’imposta dovuta. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo. È importante notare che si può presentare istanza di accertamento con adesione anche se il contribuente ha definito le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).
  • Autotutela tributaria: il contribuente può richiedere il riesame dell’accertamento fiscale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto mediante la presentazione di un’istanza di autotutela tributaria. È importante rammentare che la presentazione dell’istanza non sospende la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso tributario.

Ci sono altresì ulteriori aspetti da considerare. Ne parliamo in questo video.

https://youtube.com/watch?v=J3EPLMET6vY%3Fstart%3D11

4. Accertamento fiscale come difendersi: il ricorso tributario

Come ci si può difendere dall’accertamento fiscale?

Se il contribuente non presta acquiescenza all’avviso di accertamento, non presenta istanza di accertamento con adesione o non raggiunge nell’ambito di tale procedura un accordo con l’Ufficio, per evitare che la pretesa diventi definitiva deve presentare un ricorso tributario.

Il ricorso tributario deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica o entro il termine di 150 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento se è stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Il ricorso tributario deve essere depositato in Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla notifica all’Agenzia delle Entrate, a pena di improcedibilità dello stesso.

Per le controversie tributarie che hanno un valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso tributario produce anche gli effetti un ricorso-reclamo e può contenere una proposta di mediazione tributaria con richiesta di rideterminazione della pretesa. In tal caso il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso reclamo, a pena di improcedibilità del ricorso stesso.

5. Scadenza accertamenti fiscali

La notifica di un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate è soggetta al rispetto di determinati termini di decadenza, trascorsi i quali l’Ufficio non può più procedere alla notifica dell’avviso di accertamento.

Qui di seguito vediamo quali sono i termini di prescrizione dell’accertamento fiscale.

Occorre considerare due ipotesi.

  • Il contribuente ha presentato le dichiarazioni fiscali (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA): in tal caso l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  • Il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA): in tal caso l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

È importante notare che l’Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del termine di decadenza, può integrare o modificare l’accertamento fiscale notificato al contribuente mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.

In tal caso, nell’accertamento fiscale devono essere indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

L’amministrazione finanziaria se non rispetta i suddetti termini decade dalla potestà impositiva, non potendo più notificare alcunché al contribuente.

6. Tabella sulla prescrizione dell’accertamento fiscale

Ai fini di una migliore comprensione dell’argomento evidenziato nel precedente paragrafo, qui di seguito alleghiamo una tabella sulla prescrizione dell’accertamento fiscale.

Tabella prescrizione accertamento fiscale

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

Se hai necessità di maggiori informazioni puoi inviarci una mail all’indirizzo 4tax.it@4tax.it o compilare il form di contatto qui sotto.

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