L’articolo11, comma 3, della legge n. 212 del 2000, stabilisce che la risposta agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate vincola solo il richiedente.
Con la recente ordinanza 30 marzo 2021, n. 8740, la Corte di Cassazione effettua un’interpretazione estensiva della suddetta norma, ritenendo applicabile ed efficace la risposta data dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello anche alle parti contrattuali del proponente.
Con l’ordinanza n. 8740 del 30 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società attiva specializzata nel settore degli impianti fotovoltaici, alle cui cessioni ha applicato l’aliquota IVA agevolata del 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla predetta società un avviso di accertamento, con il quale ha contestato l’applicazione agevolata dell’IVA al 10% alle cessioni di impianti fotovoltaici effettuate dalla società, richiedendo il pagamento della maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni.
Nell’ambito del processo di primo e secondo grado, la Società – contestando l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – ha fatto leva sull’interpretazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni interpelli, emessi nei confronti di alcune parti contrattuali della società istante, nei quali l’applicazione dell’IVA agevolata del 10 per centro sembrerebbe essere stata ritenuta corretta dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
La Corte di Cassazione – nel respingere il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate – nella recentissima ordinanza n. 8740 del 30 marzo 2021 ha fornito un’interpretazione innovativa dell’articolo 11, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuenti, molto attesa dagli operatori del settore.
In particolare, la Corte di Cassazione – nel richiamarsi al terzo comma dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente – ha affermato che l’efficacia vincolante della risposta “pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante” può trovare applicazione “anche a soggetti, diversi da quest’ultimo, che, in relazione all’atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all’allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell’Amministrazione)”.
Secondo il Giudice delle leggi, tale soluzione è applicabile al caso esaminato “in cui la questione oggetto dell’interpello interessa l’individuazione dell’aliquota i.v.a. applicabile ad un’operazione di cessione di beni, inconsiderazione della idoneità del contenuto della risposta dell’Amministrazione ad interessare sia il cedente, sia il cessionario, avuto riguardo al modularsi degli obblighi di fatturazione, di versamento dell’imposta e di rivalsa dell’imposta applicata”.
La soluzione data dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento appare giusta, oltre che di buon senso.
Sotto tale aspetto appare auspicabile una apertura della giurisprudenza anche di merito in tal senso, al fine di estendere l’efficacia della risposta all’istanza di interpello anche ai soggetti contrattualmente correlati al soggetto istante limitatamente alla fattispecie rappresentata nell’istanza.
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