Il pignoramento presso terzi è uno strumento che l’Agenzia delle Entrate- Riscossione utilizza per agire nei confronti di quei contribuenti che non pagano le imposte richieste attraverso le cartelle esattoriali, ovvero attraverso un’intimazione di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può utilizzare il pignoramento diretto dello stipendio, della pensione o del conto corrente senza dover avvisare il debitore e intimando direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, può ricorrere a questa speciale forma di pignoramento dando ordine ad esempio alla banca o al datore di lavoro di bloccare, per poi versarli direttamente all’Agenzia, i soldi che sarebbero spettati al debitore in quanto correntista o lavoratore.
Un procedimento come questo non è certo una cosa da poco ed è bene correre ai ripari il più presto possibile e trovare una soluzione. Per questo motivo è importante che tu tenga bene a mente questi aspetti.
Nel pignoramento non è necessaria l’autorizzazione del giudice per l’assegnazione al creditore delle somme pignorate. Diversamente dal pignoramento ordinario, in cui è il giudice, previa verifica dei titoli e della regolarità della procedura, ad assegnare le somme pignorate al creditore.
Nel pignoramento previsto dall’art. 72-bis D.P.R. 602/73, invece, è il Fisco, al posto del giudice, ad ordinare direttamente al terzo, banca o datore di lavoro, di corrispondere a proprio favore le somme pignorate, il debitore non viene citato in Tribunale e non è necessario alcun provvedimento di assegnazione emesso dal giudice.
La banca o il datore di lavoro che ricevono il pignoramento, quindi, devono pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate le somme dovute dal debitore.
I limiti al pignoramento dei crediti derivanti da lavoro
Il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede dei limiti al pignoramento dei crediti da lavoro. In particolare, lo stipendio, e ogni altro credito da lavoro, potrà essere pignorato nei limiti di:
1/10 per importi fino a 2.500 euro
1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro
Deve essere indicato con esattezza il dettaglio dei crediti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che: «Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti».
Sì, è possibile proporre ricorso.
Per questo è importante rivolgersi ad un consulente preparato, ma ricorda hai di regola solo 20 giorni per opporti, davvero poco tempo se consideri che decorrono dalla data della notifica dell’atto al terzo.
Contestualmente al deposito del ricorso sono necessarie alcune cautele, come, ad esempio, chiedere la sospensione dell’esecuzione del pignoramento anche senza contraddittorio e, in caso di accoglimento da parte del Giudice, si procederà a notificare il provvedimento all’Agenzia delle Entrate. Per rimanere sempre aggiornato in tema di materia fiscale visita il nostro blog.
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