La mediazione tributaria è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario.
Tale strumento è stato introdotto – ad opera dell’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 luglio 2011, n. 111 – nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mediante un’apposita norma contenuta nell’articolo 17-bis.
L’obiettivo della mediazione tributaria è quello di prevenire le liti tributarie che possono essere risolte in via amministrativa, consentendo al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di pervenire ad un accordo di mediazione in merito all’imposta e alle sanzioni dovute.
La mediazione tributaria è obbligatoria per le controversie aventi un valore non superiore a 50.000,00 euro.
Per stabilire se ci si trova nell’ambito di operatività della mediazione tributaria obbligatoria, ai fini della determinazione della soglia di 50.000,00 euro occorre considerare:
Ove si proceda con l’impugnazione di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma di queste.
La mediazione tributaria è applicabile anche alle controversie relative ai tributi locali (TARSU, Tari).
Alla mediazione tributaria non si applica la conciliazione tributaria.
La mediazione tributaria trova applicazione per i seguenti atti emessi (dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione), se aventi chiaramente valore inferiore a 50.000:
Mediazione tributaria enti locali: occorre evidenziare che ove il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento in materia di tributi locali è obbligatorio esperire la mediazione tributaria se l’atto è inferiore a 50.000 euro.
La mediazione tributaria è improcedibile quando:
Nella mediazione tributaria obbligatoria il contribuente può – anteriormente alla presentazione del ricorso con l’istanza di reclamo mediazione – presentare un’istanza di accertamento con adesione al fine di addivenire ad un accordo con l’Ufficio.
Nell’ipotesi in cui la procedura di accertamento con adesione non porti ad un esito positivo, il contribuente può esperire il reclamo dopo accertamento con adesione.
Una volta attivato, il procedimento di mediazione tributaria viene gestito da uffici dell’Agenzia delle Entrate diversi rispetto all’ufficio che ha notificato l’atto di accertamento.
Tale Ufficio, all’esito dell’istruttoria operata in merito all’istanza presentata dal contribuente, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l’istanza stessa (diniego reclamo mediazione) oppure può formulare una proposta di mediazione tributaria (accoglimento parziale reclamo tributario).
Per quanto è di interesse in questa sede, va osservato che la mediazione tributaria comporta il beneficio per il contribuente sotto il profilo sanzionatorio: le sanzioni si applicano infatti nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.
Tale riduzione si ottiene anche nell’ipotesi in cui il contribuente, a seguito di mancato accordo su una eventuale riduzione dell’imposta da parte dell’Ufficio, opti per il pagamento dell’intera imposta richiesta con l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
La mediazione tributaria si conclude mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di mediazione tra l’Ufficio e il contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.
Nell’ipotesi in cui il contribuente – dopo al versamento della prima rata – non versi le rate successive, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva delle somme dovute.
Per le controversie per le quali trova applicazione la mediazione tributaria obbligatoria, il contribuente – con un avvocato tributarista, che diventa in tal caso un mediatore tributario – deve innanzi tutto presentare un ricorso tributario telematico che produce anche gli effetti di un reclamo. Si tratta del ricorso reclamo o ricorso reclamo tributario.
Il contribuente, in caso di impugnazione, può anche presentare il ricorso con istanza di mediazione con la quale può proporre una soluzione alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate al fine di pervenire ad un accordo con quest’ultima.
L’atto, comprensivo del ricorso reclamo tributario e dell’istanza di mediazione tributaria, deve essere notificato via PEC alla all’ufficio con le stesse modalità e sulla base degli stessi termini previsti per il ricorso tributario, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al momento della notifica del ricorso reclamo, occorre allegare anche i documenti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate possa esaminare la proposta di mediazione tributaria.
Anche per le liti tributarie soggette a mediazione tributaria si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto.
Inoltre, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione del ricorso reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Una volta notificato il ricorso reclamo tributario, contenente l’istanza di mediazione tributaria, il contribuente prima di costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale deve attendere 90 giorni a decorrere dalla notifica all’Ufficio dell’atto prima che il processo tributario entri nel vivo.
Vi è, in sostanza, una forma di sospensione termini ai fini della costituzione nei casi di mediazione tributaria, utile per consentire al contribuente e all’Amministrazione Finanziaria di tentare di pervenire ad un accordo.
Se non si perviene ad un accordo, trascorsi i 90 giorni, il ricorso reclamo tributario deve essere depositato in via telematica (SIGIT) entro 30 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha sede nella medesima circoscrizione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impositivo.
Per procedere alla costituzione in giudizio mediante iscrizione a ruolo del ricorso reclamo tributario è necessario provvedere al pagamento del contributo unificato tributario. Considerato che nelle liti soggette a mediazione tributaria la controversia non può avere un valore maggiore a 50.000,00 euro, il contributo unificato tributario è pari a:
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