La sottoscrizione della cartella di pagamento

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento è un argomento molto dibattuto.

Con questo articolo analizziamo la normativa oggi vigente, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Commissioni tributarie.

1. La sottoscrizione della cartella di pagamento: la disciplina

I requisiti che deve obbligatoriamente contenere la cartella di pagamento è contenuto nell’articolo 6 del Decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui “il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”.

Il ruolo, sulla base dell’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale n. 321, deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:

  • il creditore;
  • la tipologia di ruolo (ordinario o straordinario);
  • i dati del debitore;
  • il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;
  • il codice dell’ambito;
  • l’anno o il periodo di riferimento del credito;
  • le somme dovute per ogni ruolo;
  • l’ammontare complessivo delle somme indicate nel ruolo;
  • le modalità di riscossione del ruolo;
  • l’indicazione della data in cui viene dato all’ Agente della riscossione.

Sulla base del comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 321 del 1999 è poi necessario menzionare per ciascun contribuente, anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’ iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui l’iscrizione a ruolo derivi da un atto precedentemente notificato (accertamento Agenzia delle Entrate o sentenze Commissione tributaria), devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

La normativa ad oggi vigente non prevede a pena di nullità il requisito della sottoscrizione della cartella esattoriale, che deve essere predisposta secondo il modello approvato e sulla base del decreto del ministero competente.

Per completezza occorre ricordare che ciò non vale per l’avviso di accertamento. Sulla base dell’articolo 42 del dpr n 600 del 1973 in tema di imposte sui redditi, la mancata sottoscrizione del funzionario responsabile comporta la nullità dell’avviso di accertamento.

La corretta notificazione della stessa cartella di pagamento non appare quindi poter essere messa in dubbio a seguito della mancata di sottoscrizione che non è un elemento necessario per legge a pena di nullità.

2. La sottoscrizione della Cartella di pagamento: la giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione

Le conclusioni cui si perviene sulla base della normativa sono confermate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Nella sentenza 14 aprile 2020, n. 7800, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l’illegittimità della cartella stessa. Seguendo tale interpretazione, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall’apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto – riferibile all’ente impositivo che ha il potere di emetterla. La Corte di Cassazione ritiene che ciò sia avvalorato dal fatto che la cartella di pagamento e il ruolo devono essere predisposti sulla base delle informative e del modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze, che non prevedono la sottoscrizione come requisito essenziale a pena di nullità.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione nella sentenza 23 aprile 2020, n. 8081.

Il suddetto orientamento è stato poi recepito dalla recente giurisprudenza di merito. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli del 24 settembre 2020, n. 606 – facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione di cui abbiamo detto – ha escluso che “l’eventuale mancanza della firma digitale possa infirmare la legittimità della cartella di pagamento impugnata“.

Alla luce di quanto sopra osservato, la giurisprudenza è ferma nel ritenere come la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento competente non comporti l’invalidità dell’atto.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 117 del 2000, ha affermato che costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’Autorità da cui l’atto proviene”.

La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento non incide in alcun modo sulla validità dell’atto stesso, fatta eccezione per i casi in cui la sanzione della nullità è espressamente contemplata per il caso di omessa sottoscrizione del capo dell’Ufficio.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

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