Il processo verbale di constatazione (PVC) dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è un atto amministrativo con cui si documenta formalmente l’attività di controllo e di verifica fiscale, eseguita presso la sede del contribuente (sede legale nel caso di società o residenza nel caso di persona fisica).
Si tratta di un’attività necessaria ai fini dell’emissione degli accertamenti fiscali.
All’interno del processo verbale di constatazione vengono riportate le irregolarità, le violazioni di legge e gli adempimenti contestati al contribuente nell’ambito della sua attività di impresa o di lavoro autonomo.
Per saperne di più clicca qui per guardare il nostro video.
La normativa che disciplina le modalità di emissione del processo verbale di constatazione è contenuta:
Nell’ambito delle verifiche intraprese a carico di un determinato contribuente, un ruolo di assoluta importanza ha il processo verbale di notifica giornaliero.
Si tratta, in sostanza, di un processo verbale delle operazioni compiute in un dato giorno, che ha l’obiettivo di sintetizzare le attività di controllo svolte, con tutte le operazioni e i dati reperiti nel corso della verifica.
Il processo verbale di notifica giornaliero viene spesso poco considerato sia dai soggetti sottoposti a verifica fiscale sia dai consulenti, che spesso lo ritengono poco rilevante.
A nostro avviso, invece, tale processo verbale è molto importante perché laddove dovessero ravvisarsi degli errori di notevole importanza nell’ambito della verifica fiscale vi sarebbe la possibilità di contestare l’operato del Fisco, presentando delle dichiarazioni (anche per il tramite di un avvocato tributarista).
Quando il processo verbale di constatazione viene notificato al contribuente bisogna innanzi tutto capire se le contestazioni operate sono fondate. La parte fondamentale è la sezione conclusiva, che riassume i rilievi contenuti nel PVC, dando evidenzia:
Se le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza sono concrete e motivate, la soluzione più corretta è procedere al pagamento delle imposte richieste mediante l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, l’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del decreto n. 472 del 1997, prevede la riduzione delle sanzioni a 1/5 rispetto a quelle applicabili.
Qualora, invece, le contestazioni operate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza fossero errate è opportuno presentare delle memorie difensive al PVC: le cosiddette osservazioni al PVC.
Le osservazioni al PVC sono uno strumento che il contribuente ha la facoltà di utilizzare ove voglia contestare, dopo il PVC, le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.
È importante notare che le osservazioni al PVC (art 12 Statuto del contribuente), devono essere notificate entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione.
Le osservazioni al PVC rivestono un’importanza assoluta in quanto non sempre le contestazioni operate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza a seguito della verifica fiscale sono fondate.
Ove, quindi, vengano ravvisati errori da parte dell’Amministrazione Finanziaria è sempre bene predisporre tali osservazioni, con l’obiettivo di evitare che la contestazione operata nel PVC possa essere inclusa nell’avviso di accertamento.
Occorre evidenziare che il processo verbale di constatazione non è un atto impugnabile.
Esso, infatti, non figura tra gli atti indicati nell’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Avverso il processo verbale non è quindi possibile predisporre un ricorso tributario, ma è soltanto possibile presentare le osservazioni al PVC di cui abbiamo parlato.
È corretto parlare di nullità del processo verbale di constatazione?
In realtà, sulla base degli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento tributario, non è tecnicamente corretto parlare di nullità.
L’obiettivo cui può mirare il contribuente – cui sia stato notificato un processo verbale di constatazione – è dimostrare, attraverso la presentazione di osservazioni al PVC, che le conclusioni dello stesso sono infondate e convincere l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente a non emettere l’avviso di accertamento.
In quest’ottica l’attività difensiva – operata dal contribuente – deve obbligatoriamente essere valutata dall’Ufficio, pena la nullità dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate per vizio di motivazione.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
Se hai necessità di maggiori informazioni puoi inviarci una mail all’indirizzo 4tax.it@4tax.it o compilare il form di contatto qui sotto.
COMPILA IL MODULO: ti ricontattiamo entro 1 ora!
Raccogliamo tutte le informazioni necessarie ed entro 48 ore ti forniamo la migliore soluzione per risolvere il tuo debito.