Nel nostro ordinamento, al fine di favorire il rientro dei cervelli, è stato introdotto l’articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 (decreto crescita): si tratta del cosiddetto regime agevolato dei lavoratori impatriati.
Con la suddetta disposizione normativa è stato in sostanza introdotto un regime di tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta.
Con il presente articolo descriviamo la normativa oggi vigente, tenendo conto di tutte le modifiche normative che si sono succedute dal 2016 – anno di entrata in vigore del regime agevolativo – ad oggi.
L’agevolazione fiscale prevista per il rientro dei cervelli dall’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 147 del 2015, trova applicazione in presenza dei sotto riportati requisiti. In particolare, il lavoratore:
Si rammenta che, sulla base dell’articolo 2 del TUIR, sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni nell’ipotesi di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio detto Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sulla base dell’articolo 2 del TUIR, si tratta di condizioni tra di loro alternative.
Le norme non specificano il periodo minimo di residenza all’estero necessario al fine di poter accedere al regime agevolativo. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 51/E del 2018 – ha chiarito che il periodo di residenza all’estero deve essere di almeno 2 anni. In realtà, si tratta di una interpretazione molto penalizzante -che non è contenuta nelle norme – perché esclude l’applicazione del regime agevolato a chi è stato fuori Italia per meno di 24 mesi e intende rientrare.
L’agevolazione si applica altresì a quei cittadini dell’Unione europea con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni che:
L’applicazione della disciplina fiscale sul rientro dei cervelli non è necessariamente collegata all’iscrizione all’AIRE.
Sulla base del comma 5-ter dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 possono infatti usufruire del regime agevolativo dei lavoratori impatriati anche quei soggetti che, pur avendo avuto la loro dimora abituale per oltre 24 mesi all’estero, non sono stati iscritti all’AIRE.
Al riguardo la norma richiede all’impatriato che intende trasferire la residenza fiscale in Italia di dimostrare la propria residenza fiscale all’estero sulla base della disciplina contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quali sono i requisiti oggettivi per applicare la disciplina del rientro dei cervelli?
Rientrano nel campo di applicazione del regime agevolato dei lavoratori impatriati quei soggetti che producono:
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 2020, ha chiarito che il regime agevolato spetta a coloro i quali abbiano attivato un’attività d’impresa in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non rientrano nel campo di applicazione di tale disciplina i redditi:
Il regime dei lavoratori impatriati è, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, incompatibile con il regime forfettario.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, con la circolare n. 33/E/2020, ha espressamente riconosciuto che le remunerazioni sono forma di bonus annuale sono agevolabili in quanto rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente.
La misura agevolativa applicabile ai lavoratori impatriati prevede la tassazione del reddito complessivo prodotto in Italia nella misura del 30 per cento.
Per coloro i quali trasferiscono la residenza in alcune regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la tassazione del reddito complessivo è pari al 10 per cento (articolo 16,comma 5-bis, D. Lgs. 147 del 2015).
Il regime degli impatriati può essere invocato a decorrere dal periodo di imposta in cui i lavoratori trasferiscano in Italia la loro residenza fiscale e per i successivi quattro periodi di imposta.
L’agevolazione fiscale può essere applicata per altri 5 periodi di imposta, con tassazione del reddito imponibile al 50 per cento reddito, nel caso in cui il lavoratore impatriato abbia:
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato si riduce al 10 per cento se negli ulteriori 5 periodi di imposta se il lavoratore impatriato ha almeno tre figli minorenni o a carico.
La disciplina applicabile per il rientro dei cervelli trova delle limitazioni in relazione agli sportivi professionisti.
Il reddito di tali soggetti concorre infatti alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento, in luogo della percentuale del 30 per cento prevista per i lavoratori impatriati.
Non trova altresì applicazione della riduzione al 10 per cento del reddito imponibile in caso di trasferimento nelle regioni del Mezzogiorno e in presenza di 3 figli minorenni a carico.
È altresì previsto in caso di esercizio dell’opzione il versamento annuale di un contributo pari allo 0,5 per cento del reddito imponibile.
Al fine di beneficiare del regime di favore previsto per il rientro dei cervelli, il soggetto deve presentare una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione a partire dalla busta paga successiva rispetto a quella in cui viene effettuata la comunicazione. In caso contrario, il lavoratore impatriato può fruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi.
I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di dichiarazione annuale.
Coloro i quali sono rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, se in possesso di tutti i requisiti previsti, possono usufruire del vecchio regime applicabile del rientro dei cervelli che prevede una detassazione dei redditi agevolabili pari al 50 per cento.
L’agevolazione fiscale inizialmente poteva essere applicata ai lavoratori impatriati a partire dal periodo di imposta in cui veniva trasferita la residenza fiscale e per i quattro successivi. In sostanza, non era possibile usufruire dell’estensione della tassazione agevolata per il quinquennio successivo.
A seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020, l’estensione dell’agevolazione si rende applicabile anche a quei soggetti che hanno usufruito del vecchio regime dei lavoratori impatriati, a condizione che tali soggetti:
Al fine di poter applicare l’estensione dell’agevolazione, tali soggetti devono versare un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia.
Le istruzioni per l’estensione dell’agevolazione prevista per il rientro dei cervelli sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, n. 60353.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
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