Si rende necessario predisporre un appello tributario ogni qualvolta il contribuente, a seguito della presentazione di un ricorso tributario in Commissione Tributaria Provinciale, ottenga una sentenza a lui sfavorevole.
Come espresso dall’articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tale appello deve contenere:
Qualora uno o più dei suddetti elementi non venisse indicato nell’atto, l’appello tributario potrebbe risultare inammissibile.
L’appellante ha facoltà di richiedere nel ricorso tributario in appello la sospensione dell’esecutività dell’atto se questo può provocargli, un danno grave e irreparabile, come stabilito dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È importante altresì notare che nel ricorso tributario in appello non possono essere proposte nuove domande, e se presentate, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio Per quanto riguarda il giudice non può disporre nuove prove, salvo non diventino indispensabili ai fini della decisione.
Per una corretta costituzione nel secondo grado di giudizio, è necessario individuare la Commissione Tributaria Regionale competente
Ogni Commissione Tributaria Regionale, che ha sede in ogni capoluogo di Regione, esamina, in sostanza, gli appelli predisposti avverso le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie ubicate nelle Province di quella data Regione. Non tutte le Province italiane hanno la relativa Commissione Tributaria: si tratta delle nuove province di Barletta-Andria-Trani, Carbonia-Iglesias, Fermo, Medio-Campidano, Monza-Brianza, Ogliastra ed Olbia-Tempio.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ad esempio, è competente ad esaminare le sentenze Commissioni Tributarie che hanno sede nelle province della Lombardia.
Ciò significa che avverso una sentenza emessa dalle suddette Commissioni Tributarie dovrà essere necessariamente proposto un appello tributario da depositare presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e non, ad esempio, presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Una menzione deve essere poi fatta per le sezioni distaccate. In molte Regioni di Italia, la Commissione Tributaria Regionale ha delle sedi distaccate. In tal caso, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione 30 dicembre 2020, n. 29886, bisogna prestare attenzione ad indicare la corretta Commissione Tributaria Regionale competente.
Conoscere e rispettare i termini dell’appello è essenziale al fine di evitare l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dello stesso.
La disciplina applicabile nel processo tributario, contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si richiama alla normativa contenuta nel codice di procedura civile.
In particolare, la notifica del ricorso in appello deve essere effettuata:
Occorre sottolineare che la decorrenza dei suddetti termini è sospesa tra il 1° e il 31 agosto (la cosiddetta sospensione feriale).
Merita poi evidenziare che, sulla base della nuova disciplina inerente il processo tributario telematico, la notifica dell’appello tributario deve avvenire a mezzo PEC, ad eccezione di quei casi in cui per cause imputabili alla PEC del destinatario è possibile procedere alla notifica con le modalità analogiche.
Nel processo telematico tributario, la PEC è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:
È importante notare che per costituirsi in giudizio e depositare un appello tributario è obbligatorio avvalersi del processo telematico tributario, registrandosi al SIGIT.
La costituzione in appello deve avvenire entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di notifica dell’atto alla controparte.
Unitamente all’appello e agli allegati occorre depositare le ricevute PEC di notifica e accettazione, anch’esse firmate digitalmente.
La costituzione dell’appellato deve avvenire entro 60 giorni della notifica, mediante il deposito di un atto di controdeduzioni all’appello.
Sulla base delle norme attuali, l’appello tributario deve essere formato con modalità digitale e deve:
Se il ricorso in appello non viene predisposto sulla base di tali specifiche tecniche è inammissibile.
Dall’appello tributario si distingue l’appello incidentale tributario.
L’appello incidentale tributario è lo strumento processuale che l’ordinamento fiscale mette a disposizione delle parti (contribuente o Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate-Riscossione) nell’ipotesi in cui queste siano risultate parzialmente vittoriose nel processo tributario di primo grado.
In tali ipotesi l’interesse di entrambe le parti è di proporre un ricorso in appello avverso la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Provinciale.
Tuttavia, uno solo degli appelli tributari proposti può essere il principale.
Quindi, la parte che procede per prima alla notifica dell’appello alla controparte è sostanzialmente la parte che instaura la lite in secondo grado, determinando l’appello tributario principale.
La parte appellata – la parte cioè che per prima ha ricevuto la notifica dell’appello – dovrà invece proporre atto di controdeduzioni e appello incidentale tributario: quest’ultimo deve quindi essere formulato nello stesso atto di controdeduzioni della parte appellata.
In sostanza, l’appello incidentale tributario si distingue dal ricorso in appello per il solo motivo temporale, in quanto predisposto successivamente alla avvenuta notifica dell’appello principale.
L’appello incidentale tributario – unitamente alla parte dello stesso proposto a titolo di controdeduzioni all’appello tributario principale – deve essere proposto entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica dell’appello principale a pena di inammissibilità.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
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