Come presentare un ricorso tributario!

Ricorso tributario, termini e deposito: alcune semplici ma essenziali informazioni!

Se l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un atto impositivo, vi è la possibilità – qualora si ravvisi l’infondatezza nel merito della pretesa ovvero si ravvisi l’esistenza di vizi di legittimità dello stesso – di presentare un ricorso tributario.

Se hai necessità di capire come predisporre un buon ricorso, qui di seguito trovi l’essenziale per iniziare. A questo link trovi le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Ti segnaliamo però, in relazione ai motivi di impugnazione, che non esiste un modo preciso su come predisporre un ricorso alla Commissione Tributaria: ogni atto impugnato è diverso dall’altro a seconda della contestazione operata dall’Agenzia delle Entrate.

1. Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario

È importante notare che prima di presentare un ricorso tributario, occorre sempre valutare la possibilità di definire la pretesa fiscale mediante istituti deflattivi del contenzioso tributario. Il ricorso alla Commissione Tributaria non è sempre la giusta soluzione.

Non sempre infatti è consigliabile instaurare una lite contro l’Agenzia delle Entrate ovvero contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza aver dapprima valutato la possibilità di pervenire ad un buon accordo con il fisco.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario sono:

– il procedimento di accertamento con adesione;

– l’acquiescenza;

– la definizione agevolata delle sanzioni;

– l’accordo di mediazione.

2. Quali atti possono essere impugnati in Commissione Tributaria?

In linea generale i ricorsi tributari possono essere presentati in relazione a tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e in relazione alla maggior parte degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono, in sostanza, impugnabili i provvedimenti con i quali si determina una precisa pretesa tributaria a carico del contribuente. In particolare, può essere presentato un ricorso avverso:

– l’avviso di accertamento del tributo;

– l’avviso di liquidazione del tributo;

– il provvedimento che irroga le sanzioni;

– il ruolo e la cartella di pagamento;

– l’avviso di mora;

– l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;

– il fermo amministrativo;

– gli atti relativi alle operazioni catastali;

– il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e d’interessi o altri accessori non dovuti;

– il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

– ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

3. Notifica del ricorso tributario

Se hai deciso di impugnare l’accertamento fiscale ovvero la cartella di pagamento che ti è stata notificata, devi presentare un ricorso tributario entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica dell’atto.

Se hai presentato istanza di accertamento con adesione (solo nei casi di accertamento fiscale) ed hai deciso di presentare ricorso, puoi farlo entro il termine di 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate ovvero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del contribuente deve esclusivamente avvenire a mezzo PEC, secondo le indicazioni contenute nella normativa inerente al Processo Tributario Telematico (PTT).

La notifica del ricorso tributario a mezzo PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 – a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge n. 119/2018,convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136 – all’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/92.

Nel ricorso tributario, oltre all’indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere inserito anche il codice fiscale del difensore e del contribuente.

Ricordiamo che oggi non è più possibile notificare il ricorso mediante consegna diretta.

4. Termine iscrizione a ruolo del ricorso tributario in Commissione Tributaria

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorso ctp è a pena di inammissibilità di 30 giorni, a decorrere dalla notifica del ricorso alla controparte. Per le controversie aventi un valore inferiore ai 50.000,00 – per le quali deve essere presentata mediazione – il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dopo novanta giorni dalla notifica del ricorso tributario.

Il ricorso tributario deve essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha sede nella medesima circoscrizione dell’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione) che ha emesso l’atto impositivo.

Ingenerale la maggior parte degli atti impositivi presentano l’indicazione della Commissione Tributaria Provinciale cui indirizzare il ricorso. Per non sbagliare, quindi, consigliamo sempre di leggere attentamente tra le avvertenze che ogni atto impositivo reca per evitare di sbagliare la Commissione Tributaria dove depositare il ricorso.

È importante notare che per depositare un ricorso è obbligatorio avvalersi del Processo Tributario Telematico, registrandosi al SIGIT.

Perle controversie con valore fino a euro 3.000, i contribuenti non hanno un obbligo di avvalersi del Processo Tributario Telematico ben potendo presentare un ricorso senza l’ausilio di un difensore abilitato.

5. Il contributo unificato tributario

Al fine di poter depositare un ricorso tributario contro l’Agenzia delle Entrate ovvero contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è necessario provvedere al pagamento del contributo unificato tributario. L’importo del contributo unificato tributario è determinato sulla base del valore della controversia sulla base dei valori che seguono:

·        30,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 0 e 2.582,28 euro;

·        60,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 2.582,29 e 5.000,00 euro;

·        120,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 5.000,01 e 25.000,0 euro;

·        250,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 25.000,01 e 75.000,01 euro;

·        500,00 euro, per controversie aventi un valore compreso tra 75.000,01 e 200.000,00 euro;

·        1.500,00 euro, per controversie aventi un valore da 200.000,01 euro in su.

Occorre sottolineare che il contributo unificato tributario è dovuto per ogni grado di giudizio da parte del soggetto che intende instaurare la lite. Se, ad esempio, il contribuente ha avuto un esito positivo in primo grado, lo stesso non avrà necessità di appellare la sentenza e conseguentemente non dovrà versare il contributo unificato. Se, invece, il contribuente ha avuto una sentenza negativa in primo grado e intende proporre appello in Commissione Tributaria Regionale, deve pagare il contributo unificato.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

Se hai necessità di maggiori informazioni puoi inviarci una mail all’indirizzo 4tax.it@4tax.it o compilare il form di contatto qui sotto.

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