Notifica avviso di accertamento a mezzo posta

La notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta per essere valida deve rispettare una serie di requisiti.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 15 aprile 2021, n. 10012, ha sancito la nullità della cartella di pagamento notificata al contribuente, con cui l’Amministrazione Finanziaria richiedeva a quest’ultimo imposte, sanzioni e interessi contenute in un precedente avviso di accertamento notificato a mezzo posta di cui non è stata però data dall’Amministrazione Finanziaria la prova della notifica.

1. Notifica accertamento a mezzo posta: la disciplina

In materia tributaria – e in particolar modo nell’ambito dell’attività di riscossione delle imposte – l’esercizio del potere impositivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuato rispettando una precisa sequenza di atti, con le relative notificazioni.

Il rispetto di tale sequenza è fondamentale perché consente al contribuente di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione.

Ora, sulla base dell’articolo 8 della legge n. 890, la notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta si perfeziona mediante la consegna del plico raccomandato al contribuente.

Qualora non fosse possibile effettuare la notifica dell’avviso di accertamento per temporanea assenza del contribuente o per rifiuto di quest’ultimo a ricevere l’atto impositivo (la c.d. irreperibilità relativa), l’articolo 8 della legge n. 890 del 1982 impone la notifica al destinatario dell’atto di una seconda raccomandata (a carattere informativo) con cui si avvisa tale soggetto del deposito dell’accertamento fiscale presso l’Ufficio postale.

Ove non venga rispettata tale sequenza, la notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta è nulla.

La nullità della notifica dell’avviso di accertamento – quale atto presupposto – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento successivamente notificata.

Secondo la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 1144 del 2018) la nullità può essere fatta valere mediante la proposizione di un ricorso tributario avverso la cartella di pagamento, successiva rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento al contribuente, evidenziando il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento appunto).

2. Notifica avviso accertamento a mezzo posta: il caso della sentenza 15 aprile 2021, n. 10012

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione – nella sentenza 15 aprile 2021, n. 10012 – riguarda il caso di un contribuente a cui l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha notificato una cartella di pagamento, derivante da un accertamento fiscale precedente.

Da quello che si evince dagli atti di causa, il contribuente – non avendo mai ricevuto la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento – ha presentato un ricorso tributario avverso la cartella di pagamento, contestando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e quindi l’inesistenza dell’iscrizione a ruolo contenuta nella cartella esattoriale successivamente notificata.

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione verte, in sostanza, sul concetto di irreperibilità relativa.

Come può l’Agenzia delle Entrate assolvere all’onere di provare il perfezionamento della notifica di un avviso di accertamento effettuata mediante il servizio postale nel caso di temporanea assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa)?

La Corte di Cassazione nella citata sentenza, accogliendo il ricorso del contribuente, ha chiarito che nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario la prova della notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta può essere data dall’Amministrazione Finanziaria esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che attesta l’avvenuto deposito dell’avviso di accertamento stesso presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo sufficiente la sola prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata.

Seguendo tale impostazione, la Corte di Cassazione nella sentenza ha dichiarato sia la nullità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta sia la nullità della cartella esattoriale impugnata.

3. Conclusione

Nella notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 890 del 1982, in caso di mancato perfezionamento della notifica stessa per irreperibilità del destinatario, l’Amministrazione Finanziaria deve inviare al contribuente una seconda raccomandata (la cd. raccomandata informativa) con la quale lo si avvisa del deposito dell’avviso di accertamento presso l’ufficio postale in modo che questi possa ritirarlo ed esercitare il diritto di difesa mediante la proposizione di un ricorso tributario.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

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