Una peculiare tipologia di impugnazione è rappresentata dall’appello incidentale tributario.
Si tratta di una particolare tipologia di impugnazione che trova applicazione quando, a conclusione del giudizio di primo grado, sia riscontrabile nella sentenza del primo giudice (la Commissione Tributaria Provinciale) una soccombenza reciproca tra contribuente e Ufficio.
L’interesse a presentare un appello incidentale tributario è connesso alla “soccombenza” delle parti. Si tratta di una forma di impugnazione in cui ognuna delle parti processuali deve in sostanza avere un interesse ad appellare la sentenza di primo grado.
È importante evidenziare che la soccombenza nel processo tributario deve essere distinta dall’obbligo di devoluzione dei motivi non esaminati o rigettati dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992), per cui si rende invece necessaria la riproposizione dei medesimi nell’atto di controdeduzioni.
Questo perché i motivi e le eccezioni proposte con il ricorso tributario di primo grado non accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale devono essere riproposte. Diversamente, le stesse si intendono rinunciate e si formerà il giudicato in relazione alla sentenza della CTP ad esse afferente.
Sulla base dell’articolo 54, comma 2,del D. Lgs. n. 546 del 1992, l’appello incidentale deve essere depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data della notifica dell’appello tributario principale (la cui costituzione deve invece avvenire entro trenta giorni della notifica).
L’appello incidentale ha come obiettivo quello di preservare il principio dell’unitarietà del giudizio di secondo grado. Lo scopo è di consentire alla Commissione Tributaria Regionale – a seguito della presentazione di un appello tributario principale – di decidere anche in relazione alle impugnazioni presentate dalla altre parti soccombenti.
La differenza fondamentale che sussiste tra appello incidentale tributario e appello tributario è quindi essenzialmente di tipo cronologico, atteso che sotto il profilo dell’interesse ad impugnare ogni appello tributario(principale e incidentale) gode di autonomia propria.
L’appello tributario principale è quello presentato per primo da una delle due parti parzialmente soccombenti (la parte appellante) e che determina l’instaurazione del processo di secondo grado in Commissione Tributaria Regionale. L’appello incidentale tributario, invece, anch’esso contenente dei motivi di impugnazione in relazione alla sentenza di primo grado, è quello che viene predisposto dall’appellato dopo aver ricevuto la notifica dell’appello principale.
Sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione 13 novembre2013, n. 25506), appello tributario principale e appello tributario incidentale sono autonomi tra di loro. Ciò significa che qualora l’appello principale venisse dichiarato inammissibile, tale pena di inammissibilità non colpirebbe automaticamente l’appello tributario incidentale, purché questo sia chiaramente tempestivo (cfr. sul punto anche la circolare del Ministero delle Finanze 23 aprile 1996, n. 98).
Non è quindi da escludere che la Commissione Tributaria Regionale dichiari per qualche motivo inammissibile l’appello principale e accolga, invece, l’appello tributario incidentale. In tal caso, è dunque possibile che il giudice di secondo grado dichiari inammissibile o respinga l’appello principale e accolga quello incidentale (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione 6dicembre 2013, n. 27420).
È, infine, importante evidenziare che l’appello incidentale tributario va distinto dall’obbligo di devoluzione delle problematiche non esaminate in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La devoluzione delle questioni non esaminate può infatti essere effettuata anche oltre il termine previsto dall’articolo 54 del D. Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in Commissione Tributaria Regionale da parte del soggetto appellato.
Dall’appello incidentale tributario deve distinguersi l’appello incidentale tributario tardivo.
Con tale ultimo termine si è soliti indicare l’appello che viene notificato successivamente rispetto alla presentazione di un primo appello principale e che viene depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale – anche se entro i sessanta giorni di cui all’articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 –successivamente al termine per l’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
L’appello tardivo è soggetto al rispetto di determinati vincoli ai fini della sua ammissibilità e presuppone che l’interesse alla sua proposizione scaturisca proprio dalla proposizione dell’appello principale. Ciò significa che qualora l’appello tributario principale fosse dichiarato inammissibile la stessa sorte toccherebbe all’appello incidentale tributario tardivo.
Ciò che caratterizza, quindi, l’appello incidentale tributario tardivo è l’assenza di un autonomo interesse a presentare l’impugnazione.
Nella sentenza n. 1664 del 2004, la Corte di Cassazione ha evidenziato che in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, l’appello incidentale tardivo è ammesso anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, sempreché l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale.
Da quanto detto appaiono evidenti i rischi in cui si incorre in presenza di un appello incidentale tributario tardivo.
Alla luce di tali considerazioni, in presenza di una sentenza di primo grado in cui si è parzialmente soccombenti e per la quale vi è un interesse a proporre impugnazione, appare consigliabile:
Qualora non fosse possibile presentare un appello tributario principale o l’appello incidentale, appare utile effettuare una valutazione in merito alla sussistenza di un interesse a presentare l’appello incidentale tardivo.
Ove quest’ultimo fosse sorretto da un interesse autonomo ai fini dell’impugnazione sarebbe inammissibile, ed il suo esame sarebbe, quindi precluso.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2258 del 2018.
Se si intende presentare tale appello, è necessario il pagamento del contributo unificato.
Per determinare correttamente l’importo del contributo unificato tributario occorre riferirsi al valore della controversia: occorre cioè considerare le imposte richieste con l’accertamento fiscale, senza le sanzioni e gli interessi.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
Se hai necessità di maggiori informazioni compila il form di contatto.
COMPILA IL MODULO: ti ricontattiamo entro 1 ora!
Raccogliamo tutte le informazioni necessarie ed entro 48 ore ti forniamo la migliore soluzione per risolvere il tuo debito.