Quando l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificano al contribuente un atto di accertamento, vi è la possibilità – qualora si ravvisi l’infondatezza nel merito della pretesa ovvero si ravvisi l’esistenza di vizi di legittimità dello stesso – di presentare un ricorso tributario, instaurando un processo telematico tributario.
È importante preliminarmente evidenziare che, i gradi di giudizio tributario nel nostro ordinamento sono tre:
Ora, prima di entrare nel merito del nostro argomento, occorre preliminarmente evidenziare che presentare questo ricorso ed instaurare un processo telematico tributario non sempre è la soluzione migliore.
Ove la pretesa dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si rilevi fondata, le possibilità di accoglimento del ricorso tributario in Commissione Tributaria sarebbero risibili. Per tale ragione appare opportuno valutare una definizione bonaria del contenzioso tramite gli istituti deflattivi del contenzioso tributario. Non essendo questa la sede per affrontare tale argomento, ci limitiamo semplicemente ad enuclearli. Si tratta:
Nel ricorso è necessario indicare:
È da notare che tale ricorso deve essere sottoscritto dal difensore (un avvocato tributarista o un dottore commercialista) e deve indicare la categoria a cui appartiene. Nel ricorso occorre anche inserire la procura (procura ricorso tributario).
In linea generale il ricorso tributario può essere presentato in relazione a tutti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e in relazione alla maggior parte degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Gli atti impugnabili nel processo tributario sono delineati nell’ art 19 dlgs 546/92, cui si rimanda per semplicità.
A titolo esemplificativo, può essere presentato un ricorso avverso l’avviso di accertamento, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di liquidazione e il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi.
Per le controversie con valore fino a euro 3.000, il contribuente può presentare un ricorso tributario senza difensore.
È importante notare che per controversie con valore fino a euro 3.000 si intendono quelle cause in cui nell’atto impositivo l’imposta o le imposte richieste non siano superiori a 3.000 euro.
A seguito delle modifiche apportate all’articolo 16-bis, comma 3, del dlgs 546/92 dall’articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4) del DL n. 119/2018, oggi il ricorso tributario deve essere formato con modalità digitale.
Tali norme hanno in sostanza introdotto il ricorso tributario telematico, che deve:
· essere costituito in formato PDF/A-1a o PDF/A-1;
· essere sottoscritto con firma elettronica in formato p7m.
Se questo non viene predisposto sulla base di tali specifiche tecniche è inammissibile.
La corretta instaurazione di un processo tributario implica il rispetto di determinati termini sia per la notifica sia per il deposito del ricorso in Commissione Tributaria.
La notifica del ricorso tributario deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica dell’atto impositivo.
Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione (solo nei casi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate), la notifica del ricorso tributario deve essere effettuato entro il termine di 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.
La notifica del ricorso tributario all’Agenzia delle Entrate ovvero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del contribuente deve esclusivamente avvenire a mezzo PEC: tale modalità di notifica è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 – a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge n. 119/2018,convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136 – all’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/92.
Ai fini delle notifiche da effettuare nell’ambito del processo telematico tributario, la PEC è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorso tributario in Commissione Tributaria Provinciale è a pena di improcedibilità di 30 giorni dalla data dalla notifica del ricorso alla controparte. Per le controversie aventi un valore inferiore ai 50.000,00 – per le quali deve essere esperita la mediazione obbligatoria – il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dopo novanta giorni dalla notifica del ricorso reclamo tributario.
Per depositare un ricorso è obbligatorio avvalersi del Processo Tributario Telematico, registrandosi al SIGIT.
Salvo provvedimenti legislativi ad hoc in determinati periodi storici, la sospensione dei termini nel ricorso tributario opera in due casi.
Nel caso in cui si predisponga un’istanza di accertamento con adesione. In tal caso, i termini sono sospesi per 90 giorni e il termine complessivo per presentare un ricorso tributario è di 150 giorni a decorrere dalla data di notifica.
Nel caso di sospensione feriale, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742: i termini sono sospesi per 30 giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno) e il termine per presentare un ricorso tributario è di 91 giorni.
È importante notare che la sospensione dei termini nel ricorso tributario in caso di accertamento con adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini.
Occorre evidenziare che, sulla base delle nuove norme, oggi non è più possibile notificare il ricorso tributario mediante consegna diretta, ufficiale giudiziario ovvero mediante plico raccomandato.
Ove si proceda con tali modalità, in luogo dell’unica modalità consentita (PEC), il ricorso tributario è inammissibile.
Quando però la notifica via PEC non si perfeziona per cause imputabili alla PEC del destinatario è possibile procedere con le modalità analogiche di notifica del ricorso in originale (consegna a mano, ufficiale giudiziario o plico raccomandato).
In tal caso è necessario
In tali ipotesi, la notifica deve avvenire entro un tempo pari alla metà dei termini di cui all’articolo 325 cpc (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 14594 del 2019).
Sussiste in ogni caso obbligo deposito telematico.
Quanto costa questo ricorso?
Il costo di questo ricorso dipende da due fattori: dall’onorario dell’avvocato tributarista e dal contributo unificato (CUT).
Qui di seguito forniamo uno schema riepilogativo complessivo di quanto costa.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
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