In questo articolo spieghiamo come ci si può difendere se ti contestano l’utilizzo di fatture false.
Hai un’impresa ovvero sei un lavoratore autonomo e ti contestano l’utilizzo di fatture false relative a operazioni inesistenti?
Se sì, ti conviene leggere questo articolo.
Deve innanzi tutto precisarsi che quando si parla di fatture false ci si riferisce alle c.d. fatture inesistenti.
Fatture false e fatture inesistenti sono, quindi, la stessa cosa.
Le fatture false o inesistenti sono uno strumento non lecito che viene utilizzato sia da parte di società sia da parte di lavoratori autonomi per aumentare l’ammontare complessivo dei costi sostenuti.
Il motivo principale per cui una società o un lavoratore autonomo hanno interesse ad aumentare il volume dei costi sostenuti attraverso l’utilizzo di fatture false è quello di evadere le imposte. Ogni qualvolta viene utilizzata una fattura falsa, una società o un lavoratore autonomo paga, in sostanza, meno tasse alla fine dell’anno nella propria dichiarazione dei redditi. Attraverso queste operazioni fittizie nella contabilità aziendale vengono quindi annotati costi più alti e dichiarati utili complessivi più bassi rispetto a quelli effettivamente realizzati.
Guarda qui il nostro video.
Le sanzioni amministrative applicabili nei casi di fatture false relative a operazioni inesistenti variano dal 135% al 270% dell’imposta evasa.
Sotto il profilo penale chi utilizza fatture false relative a operazioni inesistenti rischia dai 4 agli 8 anni di reclusione. La stessa pena viene applicata a chi emette fatture false relative a operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione delle imposte.
Bisogna evidenziare che le modalità attraverso le quali si possono evadere le tasse con l’utilizzo di fatture false sono molteplici.
Tuttavia, si è soliti suddividere le fatture false o inesistenti in tre macro categorie.
La prima ipotesi di fatture false si ha ogniqualvolta la fattura viene emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate.
L’esempio classico è il seguente.
La Società A emette una fattura di 1.000,00 euro nei confronti della Società B ma non esiste alcuna operazione (cessione di beni o prestazione di servizi): l’operazione esiste quindi solo sulla carta. Questo è il caso delle operazioni oggettivamente inesistenti (le cd. fatture false relative a operazioni oggettivamente inesistenti).
Il caso dell’utilizzo di fatture false per operazioni oggettivamente inesistenti si ha anche quando la fattura viene emessa da un soggetto solo formalmente esistente: società di capitali nella forma della S.r.l. che non ha dipendenti, che non ha un luogo in cui esercita l’attività e che generalmente dopo nemmeno due anni dalla costituzione viene cancellata dal registro delle imprese (c.d. società cartiera).
L’esempio classico è il seguente.
La Società A (che è appunto solo formalmente esistente) emette una fattura falsa di 1.000,00 euro nei confronti della Società B a fronte di operazioni mai effettuate.
La seconda ipotesi di fatture false si ha ogniqualvolta l’operazione è stata realmente effettuata ma il prezzo applicato dal cedente/prestatore è di gran lunga più elevato rispetto al valore effettivo del bene o del servizio.
L’esempio classico è il seguente.
La Società A acquista dalla Società B un servizio di progettazione il cui costo è di 1.000,00 euro, ma la Società B emette nei confronti della Società A una fattura di 5.000,00 euro. Questo è il caso delle fatture false per sovrafatturazione (le c.d. fatture false per operazioni oggettivamente inesistenti per sovrafatturazione).
La terza ipotesi di fatture false si ha ogniqualvolta l’operazione è stata realmente effettuata ma il soggetto che emette la fattura è diverso dal soggetto che ha reso il servizio o ceduto il bene.
L’esempio classico è il seguente.
La Società A acquista dalla Società B un servizio di progettazione il cui costo è di 1.000,00 euro, ma la fattura di 1.000,00 euro viene emessa dalla Società C e non dalla Società B. Questo è il caso delle fatture false sotto il profilo soggettivo (le c.d. fatture false per operazioni soggettivamente inesistenti).
In questo paragrafo spieghiamo come ci si può difendere nelle ipotesi in cui venga contestato dall’Agenzia delle Entrate l’utilizzo o l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti.
Come abbiamo accennato sopra, in questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate ovvero secondo la Guardia di Finanza l’operazione non è mai è stata effettuata. Come ci si può difendere? Al fine di difendersi da questa contestazione, il contribuente dovrà fornire:
Qualora venga anche contestato il fatto che il cedente del bene o il prestatore del servizio è un soggetto fittizio occorrerà presentare documentazione volta a contrastare tale contestazione. In particolare, il contribuente – oltre ai documenti sopra citati – dovrà fornire:
Come abbiamo accennato sopra, in questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate ovvero secondo la Guardia di Finanza l’operazione è stata effettuata applicando un prezzo superiore rispetto al valore del bene o del servizio acquistato.
Come ci si può difendere? Al fine di difendersi da questa contestazione, il contribuente dovrà innanzi tutto fornire delle osservazioni di tipo logico. Può essere in particolare utile confrontare il prezzo applicato dalle parti – alle quali viene fatta la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero dalla Guardia di Finanza – con il prezzo applicato da altri fornitori al servizio reso o al bene ceduto.
Il confronto dimostrerà che il compenso o il prezzo indicato in fattura è in linea con quello di mercato, facendo decadere la contestazione.
Come abbiamo accennato sopra, in questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate ovvero secondo la Guardia di Finanza l’operazione è stata effettuata ma il soggetto che emette la fattura non è l’effettivo fornitore del servizio ovvero l’effettivo cedente del bene.
Come ci si può difendere? Al fine di difendersi da questa contestazione, il contribuente dovrà ricostruire in maniera precisa e puntuale la documentazione al fine di dimostrare che l’operazione non solo dal punto di vista cartolare(contratti e fatture) ma anche dal punto di vista sostanziale è stata effettuata con il soggetto che ha emesso la fattura.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.
Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.
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