Le opposizioni alle cartelle esattoriali in materia di previdenza

L’obiettivo di questo articolo è quello di delineare le diverse strade che il contribuente può perseguire quando riceve la notifica di una una cartella di pagamento attinente a crediti dell’INPS da parte di Equitalia Servizi Riscossione SpA/Agenzia delle Entrate Riscossione.

1. L’iter processuale: tipologia di opposizioni alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro

Per contestare una cartella di pagamento contenente un credito INPS occorre presentare ricorso, generalmente entro 40 giorni dalla notifica dell’atto stesso, innanzi al Tribunale – Sezione Lavoro, territorialmente competente. 

a) opposizioni alle cartelle esattoriali ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689
Detto rimedio è esperibile nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale, o l’avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza/ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. È possibile, impugnare la cartella per prescrizione – quinquennale – del credito INPS.

b) opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento o l’avviso di mora ovvero atti esecutivi o cautelari (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi)
Si verifica allorché si contesti la legittimità dell’esecuzione per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella ovvero l’intervenuto pagamento del tributo etc.

c) opposizione agli atti esecutivi
Detto tipo di opposizione è esperibile nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Qualora il contribuente ottenga una sentenza sfavorevole in primo grado è possibile proporre appello entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza, depositando ricorso presso la Corte d’appello del circondario del Tribunale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Si pensi a una sentenza depositata il 16 luglio 2020. La scadenza dell’appello è il 16 gennaio 2021 (6 mesi fino al 16 gennaio 2020).

Tali termini non si applicano ove l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia notificato la sentenza al procuratore domiciliatario (cioè, all’avvocato) del contribuente. In tal caso il termine per l’impugnazione è di 30 giorni dalla notifica della sentenza. Le stesse considerazioni valgono chiaramente per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel caso in cui il contribuente ottenga invece una sentenza favorevole in primo grado.

È importante notare che ove la scadenza del termine per proporre appello intercorra durante il mese di agosto, non si applica la cosiddetta sospensione feriale, in quanto siamo di fronte al c.d. Rito Lavoro, che non prevede detta sospensione. 

Le stesse considerazioni valgono per le sentenze di secondo grado. Se si è avuta una sentenza sfavorevole in secondo grado, si può proporre ricorso per Cassazione entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria della Corte di Appello ovvero 60 giorni dalla notificazione della sentenza al procuratore della parte.

2. Le spese da affrontare in caso di opposizioni alle cartelle esattoriali

Al fine di poter instaurare un contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate è necessario provvedere al pagamento del contributo unificato. 

L’articolo 9 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 al co. 1-bis prevede che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché’ per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”. Tale limite è attualmente pari a € 34.481,46.

L’importo del contributo unificato è determinato sulla base dei valori che seguono:

1° Grado

  • Valore fino a € 1.100,00, Contributo € 43,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00, Contributo € 98,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00, Contributo € 237,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00, Contributo € 518,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00, Contributo € 759,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00, Contributo € 1.214,00 (ridotto al 50%)*
  • Valore superiore a € 520.000,00, Contributo € 1.686,00 (ridotto al 50%)*

* Ai sensi dell’articolo 13 punto 3 DPR 115/02 nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 1-bis, il contributo unificato è ridotto alla metà”.

Occorre sottolineare che il contributo unificato tributario è dovuto per ogni grado di giudizio da parte del soggetto che intende instaurare la lite. Se, ad esempio, il contribuente ha avuto un esito positivo in primo grado, lo stesso non avrà necessità di appellare la sentenza e conseguentemente non dovrà versare il contributo unificato. 

3. Posso proporre da solo il ricorso?

Non è possibile proporre autonomamente il ricorso innanzi al Tribunale, essendo di contro obbligatoria la difesa tecnica con un avvocato.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

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