PACE FISCALE 2023: ECCO LE MISURE PREVISTE!

Nella Pace Fiscale prevista nella Legge di Bilancio 2023 ci sono diverse misure fiscali a sostegno del contribuente.

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, al 1° gennaio 2023, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati.

Pace Fiscale 2023

PACE FISCALE 2023: PER QUALI DEBITI È PREVISTA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

È prevista poi la definizione agevolata dei debiti derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tali debiti potranno essere estinti pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per le spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza dover pagare sanzioni e interessi.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023 in un’unica soluzione oppure in 18 rate, di cui le prime due scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate dello stesso importo, invece, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

È prevista anche la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o che sono state recapitate successivamente a tale data. Queste somme possono essere definite pagando le imposte, o i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive.

Il governo ha previsto anche delle agevolazioni per la definizione di somme dovute a seguito di controlli fiscali.

In questo caso, quanto dovuto può essere definito con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle sanzioni nella misura del 3%.

INFRAZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA, IRAP

Infrazioni e inosservanze di natura formale relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate mediante il versamento, in due rate di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta.

Violazioni diverse da quelle formali e da quelle derivanti da controlli fiscali possono essere regolarizzate con il versamento, entro il 31 marzo 2023, di una somma pari a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Le controversie tributarie pendenti, invece, potranno  essere definite con il pagamento di un importo pari al loro valore o, in caso di ricorso pendente in primo grado, con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se il ricorso è stato accolto in primo grado, il pagamento sarà del 40%, mentre se il ricorso è stato accolto in secondo grado, il pagamento sarà del 15%.

Sarà anche possibile optare per una conciliazione agevolata basata sulla tipologia di conciliazione fuori udienza, con il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

MODALITÁ ED EFFETTI DELLA DOMANDA

Per usufruire di questa possibilità, il debitore dovrà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione, esclusivamente telematica, all’agente della riscossione per manifestare la propria volontà di procedere alla definizione.

È possibile presentare le domande a partire dal 21 gennaio 2023, ma si consiglia di farlo il prima possibile in quanto dal momento della presentazione della domanda:

  • i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già esistenti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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