Il Redditometro è lo strumento con cui si individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali possono scattare i controlli fiscali.
L’obiettivo del redditometro, come lo è quello del PNRR, è quello di ridurre quella dilagante evasione che i più miti metodi di compliance non riescono a mitigare.
L’Agenzia delle Entrate può determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa: se c’è uno scostamento del 20% fra reddito dichiarato e spese sostenute possono scattare i controlli.
Per quanto riguarda gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo, l’elenco delle voci di spesa analizzate dal Fisco, indicate nella Relazione illustrativa sul decreto MEF con il dettaglio completo e le regole operative, sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:
– Consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi)
– Investimenti (immobiliari e mobiliari); risparmio
– Spese per trasferimenti
Il dettaglio delle diverse voci di spesa è dunque ampio, spaziando dai beni di largo consumo, a quelli per mutuo, affitto, utenze e collaboratori domestici.
L’accertamento può scattare nel caso in cui le spese superino del 20% il reddito dichiarato.
Nel momento in cui scatta un accertamento da determinazione sintetica, puoi dimostrare che le spese sono state affrontate con:
– Redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta
– Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile Redditi di soggetti diversi dal contribuente
Puoi provare, inoltre, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare. In caso di accertamento sintetico, inoltre, il giudice deve procedere con la valutazione analitica delle prove presentate in giudizio dal contribuente (cfr.: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5504 del 21 febbraio 2022) senza limitarsi a giudizi sommari, ma riferendosi ai documenti utilizzati nel corso del processo.
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