Stabile organizzazione di impresa: aspetti fiscali!

Stabile organizzazione in Italia, stabile organizzazione personale e stabile organizzazione occulta!

Se hai un’impresa all’estero e vuoi esercitare la tua attività anche in Italia devi necessariamente conoscere il concetto di stabile organizzazione per verificare se rientri in questa fattispecie e come devi comportarti dal punto di vista fiscale.

Puoi esercitare la tua attività in Italia non solo se stabilisci una sede fisica nel nostro Stato, ma anche se operi mediante persone che agiscono per conto della tua impresa estera.

Allo stesso modo se hai un’impresa in Italia e svolgi la tua attività economica in uno stato estero devi verificare se come stai operando in tale Stato.

1. La definizione

Quando un’impresa non residente fiscalmente in un dato Stato esercita la propria attività economica all’interno di detto Stato realizza una stabile organizzazione.

Secondo la definizione contenuta nell’art. 162 TUIR, l’attività economica dell’impresa estera può essere realizzata attraverso una sede stabile di affari o mediante persone che agiscono per conto dell’impresa. La sede fissa di affari della società estera può essere:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un’officina;
  • un laboratorio;
  • una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

La presenza economica della sede di affari collegata all’impresa non residente deve essere significativa e continuativa.

La definizione data dalla normativa italiana è conforme alla nozione contenuta all’art. 5 del modello di Convenzione dell’OCSE, dove la stabile è definita come una sede di affari fissa in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

È importante notare che lo sviluppo di attività economiche in ambito digitale consente ad una società estera di operare in Italia con piattaforme online che non prevedono una sede materiale sul territorio.

In proposito l’art 162 TUIR stabilisce alla lettera f-bis) che il concetto di stabile si riferisce anche ad “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.” Le attività svolte in Italia in ambito di economia digitale da società estere integrano, dunque, una stabile organizzazione e sono soggette al nostro regime fiscale.

2. I casi di esclusione

L’art. 162 TUIR definisce anche le casistiche in cui non si ha una stabile organizzazione.

In particolare, un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero le attività di supervisione collegate, non sono casi di stabile organizzazione se l’attività ha una durata inferiore a tre mesi.

Sono escluse, inoltre, le ipotesi in cui l’impresa madre ha una sede in un altro Stato che utilizza per il deposito, l’esposizione o la consegna di beni o merci, oppure per immagazzinare beni o merci ai soli fini della trasformazione da parte di altra impresa, o se la sede di affari è utilizzata per acquistare beni o merci o per raccogliere informazioni per l’impresa.

Non configurano la fattispecie anche le attività esclusivamente di carattere preparatorio o ausiliario all’attività principale della casa madre.

3. Stabile organizzazione personale

La presenza economica di una impresa non residente nel nostro Stato può realizzarsi anche attraverso una stabile organizzazione personale.

In questo caso l’impresa estera conclude affari per mezzo di una persona fisica che agisce in nome e per conto dell’impresa, anche in assenza di una struttura materiale.

Si è in presenza di tale caso quando una persona fisica agisce nel territorio di uno Stato per conto dell’impresa non residente, concludendo contratti o negoziando (potendosi quindi considerare un agente dipendente). Si tratta, in particolare, di contratti:

  • stipulati dalla persona fisica in nome dell’impresa;
  • che riguardano il trasferimento della proprietà o la concessione del diritto di utilizzo di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
  • che sono relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

Non si ha stabile personale se la persona fisica agisce in modo indipendente dalla impresa madre e svolge la propria ordinaria attività.

4. Stabile organizzazione e rilevanza fiscale

Il concetto di stabile organizzazione è fondamentale per determinare se in un determinato Stato sono dovute le imposte sui redditi prodotti.

redditi prodotti dall’attività economica dell’impresa estera nel nostro Stato sono tassati secondo le nostre regole fiscali.

La società estera dovrà, quindi, pagare in Italia le imposte sui redditi prodotti dall’attività economica esercitata nel nostro Stato.

Se è invece una società italiana ad avere una stabile organizzazione all’estero, i redditi prodotti nel paese straniero devono essere dichiarati in Italia.

I redditi prodotti dalla stabile organizzazione italiana già tassati all’estero, possono essere detratti dalla casa madre italiana.

Per evitare una doppia imposizione fiscale, l’art. 165 TUIR prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte già pagate dalla società italiana allo stato estero sui redditi ivi prodotti.

È stata stipulata, inoltre, una Convenzione contro le doppie imposizioni, per evitare o attenuare la possibilità di doppia imposizione per l’impresa madre per i redditi prodotti all’estero.

Gli ulteriori aspetti fiscali saranno affrontati specificamente nell’articolo dedicato alla stabile organizzazione IVA.

5. Stabile organizzazione occulta

Può accadere che una società estera, pur esercitando un’attività economica in maniera stabile in Italia, non dichiari al Fisco italiano i redditi prodotti da predetta attività.

Si ha in questo caso una stabile organizzazione occulta perché tale realtà è nascosta agli occhi del fisco italiano e non assolve ai propri obblighi fiscali e contributivi.

Il Fisco può individuarla attraverso elementi indiziari che facciano emergere il rapporto che intercorre tra l’impresa straniera e la sua sede in Italia (la cd. presunzione di stabile organizzazione).

Tali elementi sono rappresentati, ad esempio:

  • dall’identità delle persone fisiche che operano nell’impresa straniera rispetto a quella italiana;
  • dalla dipendenza e delle operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione rispetto all’impresa madre;
  • dalla negoziazione e dalla conclusione di contratti per l’impresa madre a prescindere dal conferimento di poteri di rappresentanza.

La tematica della stabile organizzazione occulta è complessa e abbraccia la disciplina fiscale dei diversi stati in cui risiedono l’impresa madre e la sua sede di affari all’estero.

La conoscenza degli elementi tipici di questo istituto è necessaria per comprendere se si sta operando attraverso una stabile organizzazione e quali sono gli adempimenti fiscali da osservare.

6. Stabile organizzazione in Italia adempimenti

Una società estera che vuole aprire in Italia una stabile deve:

  1. istituire la sede secondaria mediante un apposito verbale e un apposito statuto che vanno depositati presso un notaio entro 45 giorni;
  2. nominare un rappresentante;
  3. attivare la PEC;
  4. procedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese;
  5. inviare il modello AA7/10 di inizio attività all’Agenzia delle Entrate;
  6. procedere ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e/o INPS.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni espresse non necessariamente siano applicabili al tuo caso concreto.

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