L’accertamento integrativo viene notificato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente quando, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento originario in materia di imposte dirette e IVA, vengono scoperte nuove violazioni della normativa tributaria per la medesima annualità oggetto di verifica.
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Il Fisco ha la possibilità di integrare o modificare l’avviso di accertamento originariamente emesso.
In particolare, l’articolo 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che “Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte”.
L’integrazione o la modifica dell’avviso di accertamento originario può avvenire, però, solo se emergono nuovi elementi in grado di modificare la pretesa originaria dell’Amministrazione Finanziaria.
È importante segnalare che deve trattarsi di elementi non conoscibili da parte del Fisco al momento della notifica del primo avviso di accertamento, il cui apprendimento deve avvenire quindi in un momento successivo.
L’accertamento integrativo è da ritenersi illegittimo ove il Fisco risulti già in possesso degli elementi su cui si basa detto accertamento al momento della notifica del primo atto (l’avviso di accertamento originario, per l’appunto).
Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di merito (cfr. la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 10 maggio 2016, n. 876.) – secondo cui “Il requisito della novità non ricorre qualora si tratti di diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio, già acquisito dall’Ufficio, come nel caso in esame, dove l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una nuova valutazione degli elementi già conosciuti, perché oggetto della precedente verifica effettuata (…)”– e della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze della Corte di Cassazione 8 maggio 2006, e 19 febbraio 2009, n. 4012).
È importante, infine, evidenziare che quando l’Agenzia delle Entrate notifica all’azienda un accertamento integrativo, la motivazione di quest’ultimo deve necessariamente richiamare i nuovi elementi sopravvenuti.
In caso contrario, l’accertamento integrativo sarebbe nullo per vizio di motivazione.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce l’attività di un avvocato tributarista.
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