AIRE, MANCATA ISCRIZIONE: COSA SUCCEDE?

Prima di tutto è bene capire cosa significa AIRE e chi è fiscalmente residente in Italia.

Sono fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:

Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Hanno il domicilio ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato Hanno la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato.

Le tre casistiche sono alternative tra di loro, questo significa che una persona fisica ha la residenza fiscale in Italia se si trova anche in una sola di esse.

COSA SUCCEDE SE UNA PERSONA SI TRASFERISCE ALL’ESTERO DIMENTICANDOSI DI ISCRIVERSI ALL’ AIRE?

AIRE: per il Fisco italiano sei sempre residente in Italia e devi pagare le tasse in Italia.Questo è quello che è capitato a Giuseppe, che essendosi trasferito all’estero, si era dimenticato di iscriversi Anagrafe degli Italiana residenti all’estero.

Il Fisco gli ha inviato un invito a comparire con cui gli chiedeva di pagare le tasse in Italia. Lui, però, risultava residente fiscalmente in due stati: in Italia e in Inghilterra dove percepiva il reddito. Per risolvere con l’Ufficio questo problema abbiamo fatto riferimento al par. 2 dell’art. 4 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Regno Unito.

Questa norma chiarisce che “quando … una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti … detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente” ovvero di quello “nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)”.

TIE-BREAKER RULES

La stessa introduce una serie di regole, le cosiddette tie-breaker rules, volte ad individuare il Paese di residenza del percettore del reddito. In particolare, ai sensi della disposizione appena citata, quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. Detta persona ha un’abitazione stabile in ciascuno degli Stati contraenti ed è considerata residente dello Stato contraente dove le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
  2. Se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
  3. Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità.
  4. Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

RISOLUZIONE DEL CASO

Ebbene, nel 2015 Giuseppe risultava residente nel Regno Unito sulla base di tale disposizione convenzionale, in quanto disponeva solo in tale Stato di una abitazione permanente ed aveva ivi ubicato il proprio centro degli interessi vitali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, egli aveva acquisito in locazione un appartamento nel Regno Unito, e per quanto riguarda il secondo aspetto, egli viveva nel Regno Unito, proprio nel predetto appartamento, con la compagna ha poi contratto matrimonio, prestando la propria attività di lavoro presso la società Blackberry UK Limited nella città di Slough, nella contea di Berkshire.

Per rimanere aggiornato su quanto accade in materia tributaria visita il nostro blog e se vuoi sapere di più su questo argomento guarda il video!

ANNULLA IL TUO DEBITO FISCALE

immagine decorativa

COMPILA IL MODULO: ti ricontattiamo entro 1 ora!

Raccogliamo tutte le informazioni necessarie ed entro 48 ore ti forniamo la migliore soluzione per risolvere il tuo debito.

SEI UN COMMERCIALISTA?

immagine decorativa
Aiutiamo i tuoi clienti a risolvere il debito fiscale.
dottore commercialista
dottore commercialista
logo di 4tax
logo di 4tax
immagine decorativa
immagine decorativa
CONTATTI
Telefono: 06 722 78 518
Whatsapp: 351 615 9965
Email: 4tax.it@4tax.it
NOTE LEGALI
4tax S.r.l.
Piazza Cavour 17
00193 – Roma
P. IVA e Codice Fiscale 16603371002
Capitale sociale 10.000,00 euro interamente versato
Numero Rea RM – 1665103
Privacy e Cookie Policy