Occultamento o distruzione di documenti contabili: il reato

Occultamento o distruzione di documenti contabili: un reato punito con la reclusione da 3 a 7 anni!

L’occultamento o distruzione di documenti contabili configura un reato tributario commesso dal contribuente per impedire all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza la ricostruzione dei redditi e del proprio volume di affari nell’ambito di un controlli fiscale o di una verifica fiscale, al fine di evadere le relative imposte.

La Corte di Cassazione, sez. 3 penale, nella recente sentenza n. 11123 del 2021 ha evidenziato che è possibile desumere il reato tributario in esame qualora a seguito di attività di accertamento fiscale emergano elementi che dimostrino l’occultamento o la distruzione di documenti contabili.

Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, le fatture non rinvenute presso la ditta committente, accusata del reato, erano state trovate presso i destinatari delle fatture stesse. Considerato che le fatture sono emesse in doppio esemplare, il mancato ritrovamento dell’altro esemplare presso il soggetto che ha emesso la fattura fa desumere il suo occultamento o la sua distruzione.

1. Occultamento o distruzione di documenti contabili: reato e sanzione penale

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e sanziona penalmente chiunque occulta o distruggein tutto o in partele scritture contabili o i documenti che è obbligatorio conservare, per non versare le imposte sui redditi o sull’IVA.

La fattispecie delittuosa contempla e punisce anche l’ipotesi in cui il soggetto agisce al fine di consentire l’evasione fiscale a terzi.

Il soggetto che commette il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è punito con la pena della reclusione da 3 a 7 anni, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

È importante evidenziare come il reato in esame non preveda una soglia di punibilità riferita all’ammontare dell’imposta evasa!

Scopo della norma è, dunque, garantire al Fisco la piena e corretta conoscenza della situazione dei contribuenti, affinché questi ultimi paghino le imposte dovute.

Il reato relativo all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili differisce dalla omessa tenuta delle scritture contabili disciplinata dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, che è una violazione soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 8.000.

Per configurare il reato tributario in esame, al contrario, non è sufficiente un comportamento omissivo del contribuente, come chiarito anche dalla Cassazione, sez. 3 penale, nella sentenza n. 11464 del 2019, essendo necessaria la commissione dell’occultamento o della distruzione dei documenti.

2. Occultamento o distruzione di documenti contabili e consumazione del reato

La fattispecie delittuosa in esame prevede, a ben vedere, due diverse azioni : l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, in modo da non consentire all’Amministrazione Finanziaria la ricostruzione del reddito imponibile dell’impresa.

Diverso è, quindi, il momento di consumazione del reato nelle due differenti ipotesi.

Nel caso in cui il contribuente nasconda i documenti contabili o non li esibisce in sede di accertamento fiscale, il reato ha natura permanente in quanto la condotta delittuosa dura sino al momento della verifica del Fisco.

La Corte di Cassazione, sez. 3 penale, nella sentenza n. 13734 del 2019 ha ribadito, in proposito, che l’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti contabili da parte degli organi che svolgono l’accertamento.

Se, invece, il contribuente distrugge i documenti contabili il reato è istantaneo e si consuma al momento dell’eliminazione della documentazione, che può essere realizzata anche rendendo la stessa illeggibile mediante cancellature.

Questa distinzione rileva ai fini del momento dal quale decorre la prescrizione del reato. In caso di occultamento, infatti, la prescrizione inizia a decorrere solo a partire dalla data dell’accertamento fiscale.

A tal proposito la Corte di Cassazione, sez. 3 penale, nella sentenza n. 30683 del 2018, ha chiarito che l’imputato che intende avvalersi del termine di prescrizione connesso alla distruzione della documentazione, deve dimostrare che i documenti contabili sono stati distrutti, e non semplicemente occultati, e il periodo di distruzione.

3. Occultamento o distruzione di documenti contabili e reato di bancarotta fraudolenta documentale

Il reato in esame è diverso dal reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto all’art. 216 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. 5 penale, nella sentenza n. 22486 del 2020.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che, pur potendo avere ad oggetto entrambi i reati la distruzione o l’occultamento delle stesse scritture contabili, il bene giuridico offeso e il fine delittuoso è diverso, realizzandosi, pertanto, un concorso formale di reati.

In particolare, a differenza del reato tributario, nella bancarotta fraudolenta documentale il fallito agisce in pregiudizio dei creditori o per ottenere un profitto ingiusto.

4. Occultamento o distruzione di documenti contabili e possibilità di ricostruire il risultato economico

Il reato tributario in esame non si configura qualora il contribuente sia in grado di ricostruire il proprio reddito e il volume d’affari, nonostante non sia in possesso della documentazione obbligatoria.

È quanto ha stabilito la Cassazione, sez. 3 penale, nella sentenza n. 22126 del 2017 in riferimento ad un imprenditore che aveva subito una verifica fiscale dalla quale era emersa l’assenza di poche fatture, ciononostante era possibile ricostruire il reddito tramite la documentazione conservata dall’imprenditore stesso.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce una consulenza fiscale di un avvocato tributarista.

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