Omessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e prescrizione!

Omessa dichiarazione dei redditi: le sanzioni, la prescrizione del reato e termini di accertamento!

I soggetti passivi di imposta devono presentare la dichiarazione dei redditi nel rispetto di determinate scadenze, configurandosi in assenza di tale adempimento un caso di omessa dichiarazione dei redditi.

Come vedremo, l’omessa dichiarazione costituisce una fattispecie che comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e in alcuni casi di sanzioni penali ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.

1. Mancata presentazione dichiarazione dei redditi: sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste nei casi di omessa dichiarazione variano dal 120 al 240 per cento (art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Qualora tale violazione venga posta in essere per più anni di imposta, la sanzione verrà determinata sulla base delle regole previste nell’articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997.

2. Quando si configura il reato?

Il reato di omessa dichiarazione si configura quanto il contribuente – persona fisica o società – a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi evade imposte per un importo superiore a 50.000,00 euro.

La Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 36491/2019 che il giudice, per determinare il superamento della soglia che fa scattare il reato tributario, può legittimamente fondare il proprio convincimento sull’accertamento fiscale operato dall’Amministrazione finanziaria, a condizione che proceda ad un’autonoma valutazione degli elementi confrontandoli con altri eventualmente acquisiti.

L’art. 5 del d.lgs. 74 2000 prevede in tal caso l’applicazione di una pena detentiva che varia dai 2 a 5 anni. Alla medesima pena detentiva soggiace anche il sostituto di imposta che, essendo obbligato alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, non vi provvede.

È importante notare che non si è in presenza di omessa dichiarazione dei redditi se la dichiarazione:

  • è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
  • non è stata sottoscritta;
  • non è redatta su uno stampato conforme al modello prestabilito.

3. Omessa dichiarazione: un reato con dolo specifico

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi è un reato omissivo proprio a dolo specifico.

Ciò significa che tale reato si configura quando all’omissione concernente il mancato invio della dichiarazione si associa l’intenzione di evadere le imposte.

A tal proposito significativa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 16469 del 29 maggio 2020 che ha chiarito che anche se il contribuente si affida ad un professionista per l’invio della dichiarazione, la responsabilità per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ricade comunque sul contribuente se questi ha agito consapevolmente allo scopo di evadere le imposte.

Il contribuente è sempre tenuto a controllare che il commercialista adempia correttamente agli obblighi dichiarativi. Nella fattispecie in esame, però, non vi erano elementi riconducibili ad una responsabilità del professionista per l’omessa dichiarazione.

La Suprema Corte ha evidenziato che la prova del dolo specifico non è dimostrata dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo o dalla mancata vigilanza sull’operato del professionista, bensì dalla sussistenza di elementi di fatto che provano la volontà del contribuente di commettere l’evasione fiscale.

Il reato di omessa dichiarazione prevede anche una serie di pene accessorie elencate all’art.12 del dlgs. n. 74 del 2000.

È importante notare che al reato di omessa dichiarazione non si applica l’istituto della sospensione condizionale della pena se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30 per cento del volume d’affari;
  • l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro.

4. Come risolvere con il ravvedimento operoso

Non si configura sotto il profilo penale il reato di omessa dichiarazione se il contribuente paga integralmente il debito tributario, comprese sanzioni e interessi (art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000).

Il pagamento delle imposte può essere effettuato attraverso il ravvedimento operoso del contribuente oppure inviando la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Il ravvedimento operoso, in particolare, permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione, pagando i versamenti omessi e beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste.

Il contribuente, però, deve provvedere al ravvedimento o alla presentazione della dichiarazione prima di essere venuto a conoscenza di attività di accertamento o dell’avvio del procedimento penale.

È concessa, inoltre, la possibilità al contribuente di estinguere il proprio debito nei confronti del fisco attraverso la rateizzazione dell’importo.

5. Prescrizione del reato

Il reato di omessa dichiarazione si estingue per prescrizione in 8 anni che decorrono dalla data di “consumazione” del reato, quindi dal suo perfezionamento.

In caso di atti interruttivi della prescrizione il reato di omessa dichiarazione si estingue decorsi 10 anni.

È importante evidenziare che nei reati tributari la prescrizione è interrotta anche dal verbale di constatazione delle violazioni redatto dalla polizia giudiziaria e dall’atto di accertamento delle violazioni inviato dal fisco (art. 17 D.lgs. 74 2000)

Per quanto riguarda la data di consumazione del reato, essa coincide con lo scadere dei 90 giorni ulteriori concessi al contribuente per inviare la dichiarazione, se questi non l’ha presentata nel termine ordinario.

A tale proposito la Corte di Cassazione ha chiarito nella sentenza n. 8340 del 2 marzo 2020 che i 90 giorni sono un ulteriore termine concesso dalla legge al contribuente per adempiere e non equivalgono a una causa di non punibilità (di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente).

Alla luce di ciò e nel ribadire che il reato di omessa dichiarazione si consuma alla scadenza degli ulteriori 90 giorni come anzidetto, la suprema Corte ha chiarito che la prova in giudizio del mancato invio della dichiarazione nel termine indicato spetta al Pubblico Ministero e non al contribuente.

6. Reato di omessa dichiarazione dei redditi e possibile deduzione dei costi non contabilizzati

In merito al reato di omessa dichiarazione è da segnalare la recente sentenza della Cassazione n. 10382 del 2021.

La fattispecie analizzata dalla suprema Corte riguarda il caso di un amministratore di società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA al fine di evadere le imposte. Nell’ambito della verifica fiscale e anche in sede di giudizio penale era emerso, però, che non erano stati registrati in contabilità dei costi sostenuti dalla società.

La Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza penale dell’omessa dichiarazione dei redditi in considerazione del fatto che, qualora fossero stati dedotti tali costi non registrati, l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe stata inferiore alla soglia di euro 50.000 che configura il reato. Pertanto, era stata esclusa la responsabilità penale per l’amministratore con riferimento all’omessa dichiarazione dei redditi. Atteso che il principio della deducibilità dei costi sostenuti e non riportati in contabilità non rileva, però, ai fini IVA, veniva confermata la responsabilità penale dell’amministratore per l’omessa dichiarazione IVA, dato che la soglia di punibilità risultava in questo caso superata.

7. Omessa dichiarazione dei redditi: i termini di accertamento

Nelle ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento fiscale entro il settimo anno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi omessa.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce una consulenza fiscale di un avvocato tributarista.

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