La detraibilità IVA sull’auto è soggetta al rispetto di una disciplina peculiare all’interno del nostro ordinamento, per il fatto che – diversamente dalla normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 112 del 2006 – nel nostro ordinamento vi sono dei limiti alla detrazione IVA nelle ipotesi in cui l’acquisto o il noleggio dell’auto non venga effettuato in modo esclusivo per l’esercizio dell’impresa.
La normativa che stabilisce la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dell’auto – e delle relative spese come carburante, manutenzione e ricambi – si ricava dall’art. 19, comma 1, e dall’art. 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/72.
L’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/72, attribuisce in linea generale al soggetto passivo IVA la possibilità di detrarre al 100% l’IVA relativa all’acquisto di beni impiegati nell’ambito dell’attività di impresa. Tra tali beni rientra anche l’auto.
L’articolo 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/72, prevede la detrazione IVA auto al 40% in relazione a “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. È infatti da osservare che – attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio europeo del 5 dicembre 2019 – lo Stato italiano è stato autorizzato a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, il limite del 40 per cento per la detraibilità dell’IVA sull’acquisto delle auto non utilizzate in modo esclusivo per finalità professionali.
Quindi, ad oggi, per quanto riguarda la detraibilità IVA per l’acquisto dell’auto possono esservi due casi.
È importante notare che una volta determinata la percentuale di detraibilità dell’IVA per l’acquisto dell’auto, la medesima percentuale si applica:
Un professionista, solitamente, può trovarsi nella condizione di dover:
La detrazione dell’IVA per l’acquisto dell’auto da parte di un professionista dipende dal tipo di utilizzo che questi ne fa.
Se il libero professionista utilizza il veicolo solo ed esclusivamente per l’attività professionale, l’IVA può essere detratta al 100%. È il caso, ad esempio, degli agenti di commercio.
Deve però tuttavia osservarsi che, in caso di contestazione circa la detraibilità IVA auto applicata in via integrale, il professionista deve provare il possesso di un altro veicolo per scopi extra professionali e/o personali.
Se, invece, il professionista non utilizza l’auto solo ed esclusivamente per l’attività professionale, l’IVA pagata per l’acquisto della stessa è detraibile in misura pari al 40%.
È importante notare che la percentuale di detraibilità IVA sulle autovetture è forfettaria: questo vuol dire che non è possibile constatare una quota maggiore relativa al suo effettivo utilizzo al fine di avere una maggiore detraibilità dell’IVA.
È importante notare che le medesime regole circa la detraibilità IVA auto si applicano sia nel caso di un contratto di noleggio auto a lungo termine sia nelle ipotesi di leasing: detraibilità IVA al 100% nelle ipotesi di uso esclusivo nell’attività professionale e detraibilità IVA al 40% nelle ipotesi di uso promiscuo.
Adesso proviamo a fare degli esempi.
Esempio n. 1: detraibilità IVA auto a uso promiscuo
Acquisto dell’auto, impiegata ad uso promiscuo, del valore di 50.000 € + IVA al 22%.
La parte di IVA che non è stata possibile detrarre costituirà quindi un costo deducibile dal reddito di impresa.
Esempio n. 2: detraibilità IVA per riscatto auto nell’ambito di un contratto di leasing
Leasing auto: riscatto finale di un’auto per uso esclusivo nell’attività professionale, del valore di 50.000 € + IVA al 22%.
Anche un’impresa o un’azienda può trovarsi nella condizione di dover:
Anche per quanto riguarda le aziende, le percentuali di detraibilità dell’IVA per l’acquisto delle auto aziendali variano, quindi, dal 40% al 100% e sono determinate, anche in questo caso, dal modo in cui si utilizza il veicolo (uso promiscuo o strumentale).
Entrando nello specifico dei vari casi:
Adesso proviamo a fare degli esempi.
Esempio n. 1: detraibilità IVA noleggio auto a uso promiscuo
Noleggio dell’auto, impiegata ad uso promiscuo, con rate del valore di 500 € + IVA al 22%.
La parte di IVA che non è stata possibile detrarre costituirà quindi un costo deducibile dal reddito di impresa.
Esempio n. 2: detraibilità IVA noleggio auto a uso promiscuo
Noleggio dell’auto, impiegata ad uso esclusivo nell’esercizio dell’impresa, con rate del valore di 500 € + IVA al 22%.
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