Detraibilità IVA auto: 4 esempi per non sbagliare!

La detrazione dell’IVA sulle auto aziendali: l’uso promiscuo e l’utilizzo esclusivo nell’azienda!

La detraibilità IVA sull’auto è soggetta al rispetto di una disciplina peculiare all’interno del nostro ordinamento, per il fatto che – diversamente dalla normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 112 del 2006 – nel nostro ordinamento vi sono dei limiti alla detrazione IVA nelle ipotesi in cui l’acquisto o il noleggio dell’auto non venga effettuato in modo esclusivo per l’esercizio dell’impresa.

Le norme

La normativa che stabilisce la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dell’auto  e delle relative spese come carburante, manutenzione e ricambi – si ricava dall’art. 19, comma 1, e dall’art. 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/72.

L’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/72, attribuisce in linea generale al soggetto passivo IVA la possibilità di detrarre al 100% l’IVA relativa all’acquisto di beni impiegati nell’ambito dell’attività di impresa. Tra tali beni rientra anche l’auto.

L’articolo 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/72, prevede la detrazione IVA auto al 40% in relazione a “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. È infatti da osservare che – attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio europeo del 5 dicembre 2019 – lo Stato italiano è stato autorizzato a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, il limite del 40 per cento per la detraibilità dell’IVA sull’acquisto delle auto non utilizzate in modo esclusivo per finalità professionali.

Quindi, ad oggi, per quanto riguarda la detraibilità IVA per l’acquisto dell’auto possono esservi due casi.

  • Detraibilità IVA integrale al 100%: si ha quando i veicoli stradali a motore, per trasporto di persone o cose, sono adoperati in modo esclusivo per l’esercizio di un’attività d’impresa, professione o arte, cioè siano un mezzo o uno strumento per l’attività propria dell’impresa.
  • Detraibilità IVA limitata al 40%: quando i veicoli stradali a motore per trasporto di persone o cose non sono adoperati esclusivamente per un’attività d’impresa, arte o professionema sono utilizzati in modo promiscuo.

È importante notare che una volta determinata la percentuale di detraibilità dell’IVA per l’acquisto dell’auto, la medesima percentuale si applica:

  • alle prestazioni di servizi collegate ai veicoli;
  • alle prestazioni di custodia del veicolo;
  • alla manutenzione, alle modificazioni e alla riparazione del veicolo;
  • al transito stradale (pedaggio autostradale);
  • all’acquisto di carburanti e lubrificanti;
  • al noleggio e al leasing.

Detrazione IVA auto professionisti

Un professionista, solitamente, può trovarsi nella condizione di dover:

  • acquistare un’autovettura o un veicolo nuovo;
  • noleggiare una vettura, anche a lungo termine;
  • portare a termine un contratto di leasing, con la possibilità di esercitare l’opzione per l’acquisto del mezzo alla fine della locazione finanziaria.

La detrazione dell’IVA per l’acquisto dell’auto da parte di un professionista dipende dal tipo di utilizzo che questi ne fa.

Se il libero professionista utilizza il veicolo solo ed esclusivamente per l’attività professionale, l’IVA può essere detratta al 100%. È il caso, ad esempio, degli agenti di commercio.

Deve però tuttavia osservarsi che, in caso di contestazione circa la detraibilità IVA auto applicata in via integrale, il professionista deve provare il possesso di un altro veicolo per scopi extra professionali e/o personali.

Se, invece, il professionista non utilizza l’auto solo ed esclusivamente per l’attività professionale, l’IVA pagata per l’acquisto della stessa è detraibile in misura pari al 40%.

È importante notare che la percentuale di detraibilità IVA sulle autovetture è forfettaria: questo vuol dire che non è possibile constatare una quota maggiore relativa al suo effettivo utilizzo al fine di avere una maggiore detraibilità dell’IVA.

È importante notare che le medesime regole circa la detraibilità IVA auto si applicano sia nel caso di un contratto di noleggio auto a lungo termine sia nelle ipotesi di leasing: detraibilità IVA al 100% nelle ipotesi di uso esclusivo nell’attività professionale e detraibilità IVA al 40% nelle ipotesi di uso promiscuo.

Adesso proviamo a fare degli esempi.

Esempio n. 1: detraibilità IVA auto a uso promiscuo

Acquisto dell’auto, impiegata ad uso promiscuo, del valore di 50.000 € + IVA al 22%.

  • Tale professionista in totale pagherà 61.000 € (50.000 + IVA di 11.000) per il costo di acquisizione.
  • L’IVA è pari a 11.000 €, ma da quest’ultima somma si può detrarre il 40 per cento, ovvero 4.400 €.
  • La restante somma, ossia 6.600 €, trattandosi di IVA indetraibile costituirà un costo fiscalmente deducibile.
  • Quindi il costo totale definitivo dell’auto sarà 50.000 € + 6.600 € = 56.600 €.

La parte di IVA che non è stata possibile detrarre costituirà quindi un costo deducibile dal reddito di impresa.

Esempio n. 2: detraibilità IVA per riscatto auto nell’ambito di un contratto di leasing

Leasing auto: riscatto finale di un’auto per uso esclusivo nell’attività professionale, del valore di 50.000 € + IVA al 22%.

  • Il professionista in totale pagherà 61.000 € (50.000 + IVA di 11.000) per il costo di riscatto dell’auto.
  • L’IVA è pari a 11.000 € ed è possibile detrarre integralmente tale importo.
  • Quindi il costo totale definitivo dell’auto sarà 50.000 €.

Detraibilità IVA auto aziendali

Anche un’impresa o un’azienda può trovarsi nella condizione di dover:

  • acquistare un’auto;
  • noleggiare una vettura, anche a lungo termine;
  • portare a termine un contratto di leasing, con la possibilità di esercitare l’opzione per l’acquisto del mezzo alla fine della locazione finanziaria.

Anche per quanto riguarda le aziende, le percentuali di detraibilità dell’IVA per l’acquisto delle auto aziendali variano, quindi, dal 40% al 100% e sono determinate, anche in questo caso, dal modo in cui si utilizza il veicolo (uso promiscuo o strumentale).

Entrando nello specifico dei vari casi:

  • le aziende che adoperano il veicolo come bene strumentale possono detrarre l’IVA al 100%, sia che la vettura venga acquistata oppure nel caso essa venga noleggiata o utilizzata in leasing;
  • le imprese che utilizzano il veicolo per attività non strettamente legate all’attività di impresa possono beneficiare di una detrazione IVA del 40% a prescindere dal titolo di possesso dell’autovettura;
  • aziende che concedono un auto ad uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta possono beneficiare della detrazione IVA al 40%. La detrazione dell’IVA spetta al 100%, se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare almeno pari al fringe benefit (beneficio accessorio).

Adesso proviamo a fare degli esempi.

Esempio n. 1: detraibilità IVA noleggio auto a uso promiscuo

Noleggio dell’auto, impiegata ad uso promiscuo, con rate del valore di 500 € + IVA al 22%.

  • L’azienda in totale pagherà al mese 500 € + 110 € di IVA.
  • L’IVA al mese è  pari a 110 €, ma da quest’ultima somma si può detrarre il 40 per cento, ovvero 44 €.
  • La restante somma, ossia 66 €, trattandosi di IVA indetraibile costituirà un costo fiscalmente deducibile.
  • Quindi il costo totale definitivo dell’auto al mese sarà 500 € + 66 € = 566 € (€ 6.792 all’anno).

La parte di IVA che non è stata possibile detrarre costituirà quindi un costo deducibile dal reddito di impresa.

Esempio n. 2: detraibilità IVA noleggio auto a uso promiscuo

Noleggio dell’auto, impiegata ad uso esclusivo nell’esercizio dell’impresa, con rate del valore di 500 € + IVA al 22%.

  • L’azienda in totale pagherà al mese 500 € + 110 € di IVA.
  • L’IVA al mese è  pari a 110 € ed è possibile detrarre integralmente tale importo.
  • Quindi il costo totale definitivo dell’auto al mese sarà 500 € (€ 6.000 all’anno).

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce una consulenza fiscale di un avvocato tributarista.

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