Istanza di accertamento con adesione: come fare?

Se un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento può presentare un’istanza di accertamento con adesione ed attivare il relativo procedimento.

Il procedimento di accertamento con adesione è uno degli strumenti “deflattivi” del contenzioso tributario, il cui obiettivo è quello di favorire un accordo tra contribuente e fisco al fine di evitare l’insorgenza di una lite tributaria.

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1. La normativa

La normativa relativa al procedimento di accertamento con adesione è contenuta nell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale norma attribuisce al contribuente – sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali – la possibilità di presentare un’istanza ai fini della formulazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta di accertamento con adesione.

La possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione, sulla base del comma 2 dell’articolo 6, è attribuita anche al contribuente a cui sia stato notificato un avviso di accertamento.

La procedura può essere avviata direttamente dal contribuente mediante una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento che tenga conto delle osservazioni documentate formulate nella domanda. L’ufficio competente a cui inviare la domanda è quello in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, e che ha verosimilmente emesso l’avviso di accertamento.

2. Ambito di applicazione

L’istanza di accertamento con adesione può essere utilizzata da tutti coloro i quali abbiano ricevuto un atto impositivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria: persone fisiche, persone giuridiche, associazioni professionali, sostituti d’imposta ed enti.

Possono essere definite nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione tutte le principali imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ed indirette (Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli).

Accertamento con adesione tributi locali: è importante evidenziare che non è sempre possibile instaurare un procedimento di accertamento con adesione quando si è in presenza di tributi locali. Occorre al riguardo infatti preliminarmente prendere visione del regolamento del Comune che ha notificato l’avviso di accertamento.

3. Il contraddittorio

Nell’ambito del procedimento instaurato mediante la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione un ruolo di fondamentale importanza è rivestito dal contraddittorio, necessario se si intende pervenire ad un accordo di adesione con l’Ufficio.

Sulla base del comma 4 dell’articolo 6 del decreto n. 218 del 1997, l’ufficio, una volta ricevuta l’istanza di accertamento con adesione, deve formulare al contribuente un invito a comparire entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, anche tramite contatto telefonico.

È importante quindi inserire nella domanda di adesione tutte le informazioni anagrafiche del contribuente e i relativi recapiti telefonici al fine di snellire l’iter.

4. Accertamento con adesione: i termini

Sulla base del comma 3 dell’articolo 6 del decreto n. 218 del 1997, l’instaurazione del procedimento di accertamento con adesione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo.

Se l’invio dell’istanza avviene per posta ordinaria, fa fede la data di ricezione da parte dell’ufficio, mentre se l’invio avviene tramite posta raccomandata, allora fa fede la data di spedizione della domanda. È importante evidenziare che è possibile procedere alla notifica dell’istanza anche via PEC.

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione dei termini, per un periodo di 90 giorni, per la presentazione del ricorso tributario.

Ove quindi entro tali 60 giorni il contribuente decida di optare per la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso in Commissione Tributaria sarebbe pari a 150 giorni complessivi (60 giorni + il termine di sospensione di 90 giorni).

La sospensione dei termini prevista per il procedimento di accertamento con adesione è cumulabile con il periodo di sospensione di feriale, previsto dal 1 al 31 agosto, ogni qualvolta il periodo di sospensione di 90 giorni ricade, come termine iniziale o come termine finale, tra il 1° e il l 31 agosto.

5. Sanzioni applicabili

Ove le parti – nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – raggiungano un accordo, il contribuente può usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative pari ad 1/3 del minimo previsto dalla legge.

È importante notare, al riguardo, che la riduzione delle sanzioni a 1/3 trova applicazione non in relazione alla sanzione applicata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento mediante il cumulo giuridico o mediante al cumulo materiale (se inferiore al cumulo giuridico), ma con riferimento al minimo di tutte le sanzioni previste.

6. Perfezionamento dell’accertamento con adesione

Ove il contribuente – dopo aver avviato il procedimento mediante la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione  raggiunga un accordo di eventuale definizione con l’ufficio in merito alle imposte dovute, si rende necessario procedere con la sottoscrizione dell’atto di adesione.

È bene precisare però che il perfezionamento dell’accertamento con adesione (con i relativi effetti agevolativi) si ha solo al momento del pagamento delle somme risultanti dall’accordo di adesione, o al momento del pagamento della prima rata (qualora il contribuente abbia optato per il pagamento rateale).

Il pagamento delle somme definite nell’accordo deve avvenire mediante modello F24 in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla firma del perfezionamento dell’accordo di adesione, ovvero in forma rateale mediante rate trimestrali, di cui la prima da pagare entro 20 giorni dalla firma dell’accordo stesso.

Il numero massimo delle rate è di 16 qualora l’importo da pagare sia superiore di 50 mila euro, mentre sarà di 8 rate successive trimestrali qualora dall’accordo emergesse un importo inferiore a 50 mila euro. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Per il pagamento del dovuto (sia in unica soluzione che in forma rateale) è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti compensabili.

7. Effetti penali

L’accertamento con adesione estingue il reato?

L’articolo 13 del D. Lgs. n. 74 del 2000 prevede alcune cause di non punibilità dei reati commessi dal contribuente ove questi perfezioni con l’Ufficio accertatore un accordo nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

In particolare, non è punibile, in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesioneil reato di:

  • omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000);
  • omesso versamento IVA (articolo 10-ter del D. Lgs. n. 74 del 2000);
  • indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74 del 2000).

È importante evidenziare che, fuori dai casi di non punibilità di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 74 del 2000, nelle ipotesi in cui si pervenga al perfezionamento dell’accertamento con adesione prima dell’apertura del dibattimento di primo grado le pene per i delitti disciplinati dal predetto D. Lgs n. 74 del 2000 sono ridotte alla metà.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo.

Le considerazioni in esso espresse non necessariamente si rendono applicabili al tuo caso concreto.

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