L’accertamento parziale è uno strumento – disciplinato dall’art 41 bis dpr 600 – che consente al Fisco di reiterare l’attività di accertamento tributario nei confronti del contribuente per una determinata annualità più volte.
Vediamo come funziona.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei termini decadenziali e delle prescrizioni normative previste, può successivamente integrare l’avviso di accertamento originariamente notificato all’azienda, dando così vita all’accertamento integrativo.
L’accertamento integrativo, però, come abbiamo spiegato qui nel nostro articolo, per essere legittimo impone al Fisco il rispetto di una serie di previsioni normative, a pena di nullità.
Per tale ragione il Fisco, quando deve notificare un avviso di accertamento a un contribuente, preferisce spesso utilizzare uno strumento ancor più micidiale rispetto all’avviso di accertamento ordinario: l’avviso di accertamento parziale 41 bis.
L’avviso di accertamento si definisce parziale in quanto l’emissione di tale atto non pregiudica al Fisco la possibilità di emanare, in relazione alla medesima annualità oggetto di controllo, un secondo avviso di accertamento.
Con l’accertamento 41 bis, in sostanza, l’Agenzia delle Entrate, qualora emergano nuovi elementi ovvero nuove informazioni rispetto a quelle acquisite nella verifica che ha dato luogo all’emissione del primo avviso di accertamento parziale, potrebbe anche emanare successivamente un nuovo atto, integrando o modificando il contenuto del primo avviso. Le informazioni sopraggiunte che hanno giustificato l’emissione di un secondo avviso di accertamento devono essere espressamente indicate nell’atto.
È importante evidenziare che l’Amministrazione Finanziaria, qualora opti per inviare in relazione alla medesima annualità un nuovo accertamento – dopo aver notificato il primo parziale – deve comunque rispettare i termini di decadenza di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.
Ma perché l’avviso di accertamento parziale è più pericoloso dell’accertamento cosiddetto ordinario?
Il primo risulta più pericoloso rispetto all’avviso di accertamento vero e proprio – che può dare luogo all’emissione di un accertamento integrativo solo in presenza di determinati elementi ben definiti – perché esso può dare vita ad ulteriori attività di verifica, e quindi all’emissione di ulteriori avvisi di accertamento parziali, anche sulla base di semplici presunzioni.
Utilizzando l’istituto dell’accertamento parziale, il Fisco potrebbe in sostanza reiterare l’attività di accertamento senza dover sottostare alla regola – della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – prevista per l’emissione degli avvisi di accertamento integrativi.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce l’attività di un avvocato tributarista.
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