La compilazione del quadro RW assolve ad una specifica funzione: quella di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i redditi prodotti all’estero da parte di taluni soggetti.
In questo articolo cercheremo di dare alcune istruzioni e spiegare come tale quadro deve essere compilato ai fini di un’ottimizzazione del monitoraggio fiscale di tali attività e/o patrimoni esteri.
Le persone fisiche che hanno la residenza fiscale in Italia, le società semplici, gli enti non aventi come oggetto esclusivo un’attività commerciale detenenti investimenti di patrimonio all’estero o attività finanziarie che producono reddito in Italia devono compilare il quadro RW del modello Redditi (ex Unico).
Trattasi di un particolare quadro della dichiarazione dei redditi relativa alle persone fisiche ed enti non commerciali, da compilare in determinati casi specifici.
Il quadro RW del modello Redditi ha l’obiettivo di consentire all’Amministrazione Finanziaria il monitoraggio fiscale di determinati proventi da assoggettare a tassazione in Italia.
Esso serve anche per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali:
Il quadro RW modello unico deve essere trasmesso con la dichiarazione dei redditi, che deve essere inviata per via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.
È importante evidenziare che l’obbligo del monitoraggio non deve essere effettuato per i depositi e per i conti correnti bancari avviati all’estero il cui valore massimo complessivo non superi, durante il periodo d’imposta, i 15.000 euro.
Rimane, comunque, l’obbligo di compilare il quadro quando sia da versare l’IVAFE.
I soggetti con residenza fiscale in Italia sono obbligati a seguire la normativa sul monitoraggio fiscale ove questi – durante il periodo d’imposta – possiedano investimenti patrimoniali o finanziari all’estero.
I soggetti aventi obbligo di adempiere alla disciplina prevista per il monitoraggio fiscale sono:
Comunque, vi è anche la possibilità che alcuni soggetti siano esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello redditi. Sul punto indicazioni sono contenute nella circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW sono:
L’articolo 38, comma 13, del D.L. n. 78/10 prevede l’esonero dalla disciplina del monitoraggio di alcuni soggetti con residenza fiscale in Italia perché:
Sono esonerati dal monitoraggio fiscale quindi:
La normativa ha previsto anche casi in cui l’esonero sia di natura oggettiva, legato alle tipologie di detenzione o proprietà dei beni esteri.
La circolare n. 38/E/2013 ha ben specificato che, in base anche all’art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990, come modificato dalla Legge n. 97/2013, non occorre dichiarare nel quadro RW:
Tali esoneri possono ritenersi validi quando i flussi finanziari derivanti da tali attività siano soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari con residenza.
Vi sono due principali attività estere da indicare nel quadro RW: patrimoniali e finanziarie.
Per attività patrimoniali si intendono tutti quei beni che fungono da patrimonio all’estero posseduti da contribuenti residenti in Italia. Essi sono:
Affinché vi sia l’obbligo di dichiarazione dobbiamo essere in presenza di una capacità abbastanza proficua di produzione di reddito. Dette attività patrimoniali devono essere dichiarate nel quadro RW anche se non producono un effettivo reddito durante un dato periodo d’imposta.
Per attività finanziarie intendiamo invece quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria estera.
Esse sono:
La persona fisica avente residenza in Italia e avente la funzione di protector (in italiano “guardiano”) di un trust con residenza estera, con un patrimonio esclusivamente esistente all’estero, non ha obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate è pervenuta a tali conclusioni nella risposta a interpello n. 506 del 30 ottobre 2020.
In tale chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il protector ha solo un potere atto a controllare le azioni del trustee (persona fisica o giuridica). Infatti, il suo operato era esercitato tramite un preventivo e obbligatorio consenso che il trustee era tenuto a ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust (istituto con cui si costituisce il patrimonio). Quindi, il protector non può essere preso in considerazione come “titolare effettivo” del trust e, perciò, non è soggetto al monitoraggio.
L’Amministrazione Finanziaria ci ricorda che la disciplina sul monitoraggio fiscale ha lo scopo di assicurare un giusto e corretto pagamento degli obblighi relativi alle imposte collegato a stretto giro con investimenti all’estero e con attività estere finanziarie da parte di taluni soggetti residenti.
L’obbligo di monitoraggio, pertanto, sussiste quando siamo in presenza di una relazione giuridica tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Quindi, l’obbligo sussiste non solo per i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche per chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentarle.
Quindi, il protector di un trust è una figura che non gode né dei redditi né del patrimonio del trust. Di solito, infatti, è un soggetto avente un ruolo:
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce una consulenza fiscale di un avvocato tributarista.
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