La stabile organizzazione IVA è una delle tre modalità con cui un soggetto passivo IVA non residente può identificarsi in Italia ai fini di tale imposta.
Il soggetto passivo IVA estero può identificarsi in Italia anche mediante l’identificazione diretta ovvero tramite il cd rappresentante fiscale, argomenti che affronteremo in questa sede solo in modo marginale.
È importante notare che la presenza di una stabile organizzazione comporta l’assolvimento degli obblighi formali e sostanziali (liquidazione dell’IVA, versamento dell’IVA, fatturazione elettronica, etc.) prescritti dalla normativa contenuta nel dpr 633 72.
La definizione di stabile organizzazione IVA è diversa dalla definizione di stabile organizzazione prevista ai fini delle imposte dirette. Ai fini delle imposte sul reddito, infatti, affinché si configuri una stabile di un soggetto non residente, lo stesso deve operare nel nostro Paese in maniera continuativa e significativa con:
La società estera, quindi, può esercitare la sua stabile attività economica in Italia alternativamente o con una sede fissa o per mezzo di persone (ad esempio un agente dipendente).
Ai fini IVA, invece, un’impresa estera esercita la sua attività economica in Italia con una stabile organizzazione se ha un grado sufficiente di permanenza sul territorio, con la contemporanea presenza di una dotazione tecnica e una dotazione umana che le permettono di operare.
Questa definizione contenuta nell’art. 11 del regolamento UE n. 282/2011 ci permette di capire che ai fini IVA l’attività dell’impresa estera deve essere presente stabilmente nel territorio italiano con la compresenza di risorse umane e tecniche.
Per potersi configurare una stabile organizzazione IVA è quindi in definitiva necessario:
Ciò è da escludere quando le operazioni realizzate servono per preparare l’attività di impresa della casa madre estera o sono di ausilio a quest’ultima.
Un esempio è quello di un centro di attività in cui ci si occupa di assumere personale per l’impresa estera o di acquistare strumenti tecnici per lo svolgimento delle attività dell’impresa.
Perché è così importante sapere se un soggetto estero ha una stabile organizzazione IVA in Italia?
È così importante perché la territorialità dell’operazione di acquisto o di vendita effettuata da una società italiana con il soggetto passivo IVA estero muta a seconda che la stabile organizzazione IVA di tale soggetto partecipi o meno all’operazione.
Se, quindi, con la tua società hai acquistato un bene o un servizio da un soggetto passivo IVA comunitario e vuoi scoprire se hai ricevuto la fattura in modo corretto guarda questi esempi.
La regola da seguire, sulla base dell’articolo 192-bis della direttiva IVA, degli articoli 53 e 54 del regolamento n. 282 del 2011 e dell’articolo 7 ter del dpr 633 72, è descritta negli esempi che seguono.
La società italiana A acquista un servizio dalla società tedesca B che ha una stabile organizzazione IVA in Italia che non partecipa all’operazione.
Il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7 ter del dpr 633 72.
In questo caso, la società italiana A riceverà dalla società tedesca B una fattura senza IVA che dovrà integrare mediante il meccanismo del reverse charge.
La società italiana A acquista un servizio dalla società tedesca B che ha una stabile organizzazione IVA in Italia che fornisce esclusivamente servizi di supporto amministrativo nell’ambito dell’operazione.
In questo caso, l’intervento della stabile organizzazione non è essenziale alla casa madre tedesca per rendere il servizio e non viene quindi considerato ai fini della territorialità IVA (art. 53 del regolamento n. 282 del 2011).
Il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del dpr 633 72.
In questo caso, la società italiana A riceverà dalla società tedesca una fattura senza applicazione dell’imposta che dovrà integrare mediante il meccanismo del reverse charge.
La società italiana A acquista un servizio dalla società tedesca B che ha una stabile organizzazione in Italia che partecipa all’operazione fornendo i mezzi tecnici o umani e dando un contributo essenziale per la realizzazione del servizio reso dalla casa madre tedesca.
In tal caso, al servizio in oggetto si applica l’IVA italiana.
La società italiana A riceverà dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto tedesco una fattura con IVA italiana e con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato italiano.
La società italiana A acquista un servizio dalla società tedesca B che ha una stabile organizzazione IVA in Italia che partecipa all’operazione fornendo esclusivamente servizi di supporto amministrativo.
In questo caso, la società italiana A dovrebbe ricevere dalla società tedesca B una fattura senza IVA – che dovrebbe integrare mediante il meccanismo del reverse charge – ma riceve la fattura dalla stabile organizzazione in Italia con IVA italiana.
In questo caso, il servizio si presume reso dalla stabile organizzazione italiana del soggetto estero (art. 53 del regolamento n. 282 del 2011).
La società italiana A acquista un servizio dalla società X, stabile organizzazione in Italia della società tedesca Y.
In questo caso, la società X – stabile organizzazione in Italia della società tedesca Y – deve emettere una fattura con IVA italiana e con partita IVA italiana nei confronti della società italiana A.
Le medesime casistiche, con le relative differenze, possono in linea di massima ritenersi applicabili anche nei casi di cessioni di beni.
Ove la stabile organizzazione del soggetto non residente effettui cessioni di beni nei confronti di un soggetto IVA stabilito in Italia, la stessa dovrà emettere fattura elettronica con IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dpr 633 72.
La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente è soggetta agli stessi adempimenti cui sono tenuti gli altri soggetti passivi IVA. Essa, in particolare, deve:
Se l’impresa non residente non ha una stabile organizzazione IVA in Italia deve identificarsi ai fini I.V.A. nel nostro Stato attraverso due modalità:
L’impresa non residente che vuole operare attraverso identificazione diretta deve fare apposita dichiarazione all’Ufficio competente prima di effettuare le operazioni.
La dichiarazione deve contenere gli elementi riportati all’art. 35-bis del dpr 633 72. L’ufficio attribuisce un numero di partita IVA. al richiedente che deve essere indicato nella dichiarazione IVA e, quando richiesto, negli altri atti.
Se l’impresa estera si avvale, invece, di un rappresentante fiscale questi risponde in solido con l’impresa rappresentata degli obblighi che derivano dall’applicazione delle norme IVA. Inoltre, la sua nomina deve essere comunicata all’altro contraente prima dello svolgimento dell’operazione.
Inquadrare la tua attività economica all’interno del nostro Stato è fondamentale per applicare correttamente la normativa fiscale in materia di IVA e per effettuare i relativi adempimenti.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce una consulenza fiscale di un avvocato tributarista.
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