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LEGGE DI BILANCIO 2023 – SCOPRI LE NOVITÁ!

La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022) stabilisce importanti novità per chi ha debiti tributari.

In particolare, sono due le misure importanti per i contribuenti:

  • lo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  • la “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quest’ultima misura, nota anche come “Rottamazione quater”, permette al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

Le disposizioni normative prevedono tuttavia il pagamento dell’importo dovuto a titolo di somme di capitale, diritti di notifica degli atti e spese dovute per l’avvio di procedure esecutive.

Legge di Bilancio 2023

COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Per aderire alla “Definizione agevolata”, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023.

LEGGE DI BILANCIO 2023: COME SI SALDA IL DEBITO?

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante:

  • domiciliazione sul conto corrente;
  • moduli di pagamento precompilati che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per gestire al meglio la rottamazione delle cartelle contattaci compilando il modulo in fondo a questa pagina. 

PACE FISCALE 2023: ECCO LE MISURE PREVISTE!

Nella Pace Fiscale prevista nella Legge di Bilancio 2023 ci sono diverse misure fiscali a sostegno del contribuente.

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, al 1° gennaio 2023, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati.

Pace Fiscale 2023

PACE FISCALE 2023: PER QUALI DEBITI È PREVISTA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

È prevista poi la definizione agevolata dei debiti derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tali debiti potranno essere estinti pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per le spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza dover pagare sanzioni e interessi.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023 in un’unica soluzione oppure in 18 rate, di cui le prime due scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate dello stesso importo, invece, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

È prevista anche la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o che sono state recapitate successivamente a tale data. Queste somme possono essere definite pagando le imposte, o i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive.

Il governo ha previsto anche delle agevolazioni per la definizione di somme dovute a seguito di controlli fiscali.

In questo caso, quanto dovuto può essere definito con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle sanzioni nella misura del 3%.

INFRAZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA, IRAP

Infrazioni e inosservanze di natura formale relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate mediante il versamento, in due rate di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta.

Violazioni diverse da quelle formali e da quelle derivanti da controlli fiscali possono essere regolarizzate con il versamento, entro il 31 marzo 2023, di una somma pari a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Le controversie tributarie pendenti, invece, potranno  essere definite con il pagamento di un importo pari al loro valore o, in caso di ricorso pendente in primo grado, con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se il ricorso è stato accolto in primo grado, il pagamento sarà del 40%, mentre se il ricorso è stato accolto in secondo grado, il pagamento sarà del 15%.

Sarà anche possibile optare per una conciliazione agevolata basata sulla tipologia di conciliazione fuori udienza, con il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

MODALITÁ ED EFFETTI DELLA DOMANDA

Per usufruire di questa possibilità, il debitore dovrà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione, esclusivamente telematica, all’agente della riscossione per manifestare la propria volontà di procedere alla definizione.

È possibile presentare le domande a partire dal 21 gennaio 2023, ma si consiglia di farlo il prima possibile in quanto dal momento della presentazione della domanda:

  • i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già esistenti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle. Si tratta della Rottamazione quater, che permette ai debitori di estinguere alcuni dei loro debiti fiscali senza pagare gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Secondo la legge, i debiti che possono essere estinti sono quelli risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Per poter procedere con la rottamazione delle cartelle, i debitori devono infatti pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rottamazione cartelle 2023

ROTTAMAZIONE CARTELLE: MODALITÁ DI PAGAMENTO

Il pagamento del debito può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in 18 rate.

La prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% del totale dovuto, scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le le restanti scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Nel caso di pagamento rateale, gli interessi al 2% annuo saranno dovuti a partire dall’1° agosto 2023.

COME ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Per procedere alla definizione, i debitori devono accedere all’area riservata del sito dell’agente della riscossione per conoscere i dati dei propri carichi definibili e presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione di volontà di procedere alla definizione utilizzando le modalità telematiche fornite dall’agente stesso.

In questa dichiarazione, i debitori devono anche indicare il numero di rate in cui intendono effettuare il pagamento e se ci sono giudizi pendenti riguardanti i carichi in questione, il debitore, attraverso la dichiarazione, si assume l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Il debitore ha anche la possibilità di integrare la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2023, utilizzando le modalità previste. A seguito della presentazione della dichiarazione:

  • i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ad eccezione di quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive, e le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente;
  • il DURC può essere rilasciato.

Si precisa che le dilazioni sospese sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2023. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

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REDDITOMETRO: DI COSA SI TRATTA?

Il Redditometro è lo strumento con cui si individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali possono scattare i controlli fiscali.

COME FUNZIONA IL REDDITOMETRO?

L’obiettivo del redditometro, come lo è quello del PNRR, è quello di ridurre quella dilagante evasione che i più miti metodi di compliance non riescono a mitigare.

L’Agenzia delle Entrate può determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa: se c’è uno scostamento del 20% fra reddito dichiarato e spese sostenute possono scattare i controlli.

redditometro
Redditometro

QUALI VOCI VENGONO CONTROLLATE?

Per quanto riguarda gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo, l’elenco delle voci di spesa analizzate dal Fisco, indicate nella Relazione illustrativa sul decreto MEF con il dettaglio completo e le regole operative, sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:

Consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi)

Investimenti (immobiliari e mobiliari); risparmio

Spese per trasferimenti

Il dettaglio delle diverse voci di spesa è dunque ampio, spaziando dai beni di largo consumo, a quelli per mutuo, affitto, utenze e collaboratori domestici.

COME DIFENDERSI DAL REDDITOMETRO?

L’accertamento può scattare nel caso in cui le spese superino del 20% il reddito dichiarato.

Nel momento in cui scatta un accertamento da determinazione sintetica, puoi dimostrare che le spese sono state affrontate con:

– Redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta

– Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile Redditi di soggetti diversi dal contribuente

Risparmi

Puoi provare, inoltre, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare. In caso di accertamento sintetico, inoltre, il giudice deve procedere con la valutazione analitica delle prove presentate in giudizio dal contribuente (cfr.: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5504 del 21 febbraio 2022) senza limitarsi a giudizi sommari, ma riferendosi ai documenti utilizzati nel corso del processo.

Se anche tu temi di poter essere una vittima del redditometro, contattaci e trova la soluzione migliore per risolvere il tuo problema con il Fisco!

REDDITI ESTERI: SE NON LI DICHIARI, RISCHI!

Redditi esteri, come immobili, conti correnti, attività finanziarie di varia natura, non dichiarati totalmente o parzialmente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi? Potresti rischiare un accertamento.

redditi esteri
Redditi esteri non dichiarati

COSA ACCADE QUANDO NON SI DICHIARANO I REDDITI CHE POSSIEDI ALL’ESTERO?

L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua controlli sulla correttezza dei redditi di fonte estera da te dichiarati. Questo tipo di controllo viene effettuato analizzando i dati pervenuti dalle agenzie fiscali degli stati esteri, proprio al fine di sanzionare coloro che, pur detenendo attività reddituali all’estero, non le hanno inserite nel cosiddetto “quadro RW” del modello Unico.

È necessario prestare la dovuta attenzione quando si detengono attività finanziarie in Paesi che possono essere definiti Paradisi Fiscali.

L’omessa indicazione di queste attività nella dichiarazione dei redditi comporta un raddoppio dei termini di accertamento, al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di avere un prolungamento temporale per l’attività accertativa.

Tale prolungamento dell’azione accertatrice porta con sé una ulteriore presunzione importante, ovvero il fatto che tali attività non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione italiana. Le ordinarie sanzioni legate all’omessa o infedele dichiarazione, inoltre, sono raddoppiate come indicato nell’ art. 12, co. 2 D.L. n. 78/09.

In situazioni come queste potresti essere pesantemente sanzionato per aver violato il cosiddetto obbligo di “monitoraggio fiscale”, oltre a permettere all’Amministrazione finanziaria di presumere che i redditi esteri non dichiarati siano stati frutto di evasione (art. 12 del D.L. n. 78/2009).

In questa tipologia di controlli in sostanza, l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad avvalersi di un termine di accertamento prolungato, per l’esattezza, raddoppiato!

In sostanza, oggi potresti subire un controllo che potrà “retrocedere” fino a 8 annualità se l’Agenzia delle Entrate riscontra delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli da te dichiarati

REDDITI ESTERI: LE DIVERSE MODALITÁ DI CONTROLLO MESSE IN ATTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli adottando diversi metodi.

La prima modalità consiste nell’invio di una lettera di compliance, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi e ha omesso o dichiarato in modo errato redditi di fonte estera

Un altro modo per controllare può avvenire attraverso la richiesta di invito a comparire per instaurare un procedimento di accertamento con adesione quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia e ha omesso la dichiarazione dei redditi di fonte estera.

IN CHE MODO PUÓ CONCLUDERSI IL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE?

Il contraddittorio con il contribuente può concludersi in tre modi:

  1. Archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento. In questo caso il contribuente ha prodotto la documentazione utile a far cessare la pretesa del Fisco.
  2. Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione non volendo o non potendo contestare la posizione dell’Agenzia delle Entrate
  3. Atto di accertamento, ove il contribuente non si sia presentato in contraddittorio o non abbia definito l’accertamento con adesione a seguito del contraddittorio.

Se anche tu hai redditi all’estero o non hai una posizione fiscale chiara, rivolgiti subito agli esperti di 4tax che ti guideranno verso la risoluzione migliore del tuo problema con il Fisco.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

SAI COS’È L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE?

L’accertamento con adesione, te lo ricorderai, è quel procedimento che consente al Fisco e al contribuente di trovare un accordo in fase di accertamento fiscale in modo da evitare lunghi processi contro l’Amministrazione finanziaria.

Accertamento con adesione.

A questo procedimento possono aderire tutti i contribuenti e vale per tutte le imposte dirette e per le principali imposte indirette senza vincoli di importo. Se questo procedimento si conclude con esito positivo il contribuente usufruisce della riduzione delle sanzioni a un terzo.

Bene, ma che valore hanno i documenti redatti in sede di accertamento nel momento in cui non si raggiunge nessun accordo? Il Fisco, e quindi il giudice, possono utilizzare i documenti prodotti in un procedimento di accertamento con adesione non perfezionato come prove determinanti per decidere la causa?

Ebbene, la risposta è !

Con l’ordinanza n. 6391/2022 la Corte di Cassazione si esprime favorevole al suo utilizzo.

Quello che ancora non è del tutto chiaro è fino a che punto questi documenti possono davvero essere decisivi in sede processuale.

Il giudice, inoltre, può valutare anche la condotta delle parti per stabilire se il mancato perfezionamento è stato causato da eventi non riconducili a loro. In questo modo si evita che venga estremizzata l’una o l’altra tesi e si mantiene così una condotta piuttosto equa.

Risulta quindi chiaro che in ogni caso il documento conserva tutta la sua validità, motivo per cui è bene sempre fare attenzione a quanto si dichiara e si verbalizza durante il processo di accertamento. Per evitare eventuali sanzioni o situazioni complesse che possono portarti a compiere degli errori, rivolgiti sempre ad un team di professionisti in grado di suggerirti il percorso migliore per la tua situazione.

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