Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: il reato e il concorso del professionista!
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta di un reato tributario attraverso il quale il contribuente maschera nella dichiarazione fiscale la propria reale situazione al fine di evadere le imposte sui redditi (IRES e IRAP) e IVA.
1. Dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici: quando si configura il reato?
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – disciplinato come detto dall’art.3 del d.lgs. n. 74 del 2000 – è un reato caratterizzato da due fasi.
La prima fase consiste nella realizzazione di un’attività preparatoria a porre in essere l’attività ingannatoria prodromica. La seconda fase consiste nella presentazione di una dichiarazione dei redditi mendace.
Il reato si configura quando il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi o IVA elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizi, ricorrendo contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’imposta evasa è superiore ad euro 30.000;
- il complesso degli elementi attivi sottratti a tassazione è superiore al 5 percento del complesso degli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi (o IVA) o comunque è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie risulti superiore al 5%dell’imposta complessiva o comunque a euro 30.000,00.
È necessario precisare che non si considerano mezzi fraudolenti la violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o l’indicazione in fattura di elementi attivi inferiori a quelli reali.
È opportuno evidenziare, inoltre, chela fattispecie in esame è diversa dalla dichiarazione fraudolenta realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, specificamente disciplinata all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, che si caratterizza per un’inesistenza dell’operazione economica sottostante alla fattura.
2. Dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici: la pena e la prescrizione del reato
Il delitto di dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici si consuma nel momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione. È importante evidenziare che in caso di condanna definitiva, è prevista una pena detentiva che varia da tre a otto anni.
Se l’imposta evasa supera i 100.000euro è prevista, inoltre, l’applicazione della cosiddetta confisca allargata disciplinata all’art. 240-bis del codice penale. Ciò significa che possono essere confiscati al condannato i beni di cui non può dimostrare la provenienza e di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata.
Dalla presentazione della dichiarazione mendace comincia a decorrere il termine di prescrizione che è di 10 anni e 8 mesi. In caso di atti interruttivi della prescrizione il termine, invece, è di 13 anni e 4 mesi.
3. Dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici: condotta delittuosa e soggetti attivi del reato
La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è un reato fiscale dichiarativo in cui rileva l’intenzionalità e la volontà del soggetto di presentare una dichiarazione falsa al fine di evadere le imposte e di ostacolare l’accertamento fiscale. L’evasione si ha anche se il soggetto agisce per conseguire un indebito rimborso o per il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente.
In merito all’intenzionalità della fattispecie delittuosa, la Corte di Cassazione, nella sentenza 21895 del 2017, ha escluso la configurabilità del reato nel caso di una società di leasing che aveva emesso fatture non imponibili ai fini Iva relative al pagamento dei canoni di un’imbarcazione. Dette fatture erano state riportate in dichiarazione in modo corrispondente alle scritture contabili. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, nonostante l’uso improprio del regime di non imponibilità IVA previsto all’art. 8 bis del D.P.R. 633 del 1972, mancava nel caso di specie l’intento di ostacolare l’accertamento fiscale che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
È opportuno ricordare che la riforma operata con il D.lgs. 158 del 2015 ha ampliato la platea dei possibili autori del reato tributario in esame, in quanto quest’ultimo può essere commesso anche da chi non è tenuto alle scritture contabili obbligatorie.
Soggetto attivo del reato è, inoltre, anche l’amministratore, il liquidatore o il rappresentante di una società che presenta la dichiarazione mendace al fine di evadere le imposte dovute dalla società medesima.
4. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: il concorso del professionista nel reato
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato anche in concorso con il professionista al quale il contribuente ha delegato i propri adempimenti fiscali.
In particolare, la Cassazione nella sentenza 19672 del 2019 ha chiarito che integra la fattispecie delittuosa in esame la condotta del professionista che rilascia un visto di conformità mendace o una certificazione tributaria infedele.
Si tratta, infatti, secondo la Suprema Corte di mezzi fraudolenti idonei a sviare l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, inducendola in errore.
Sempre secondo i giudici di legittimità nel caso in esame il reato tributario concorre con lo specifico reato previsto dall’art. 39 d.lgs. 241 del 1997.
5. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: cause di esclusione da responsabilità penale
La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non è punibile a titolo di tentativo secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge sui reati tributari: il soggetto può essere sanzionato penalmente solo laddove presenta la dichiarazione mendace.
La fattispecie in esame, però, è punibile anche se il delitto è solo “tentato” qualora le operazioni siano compiute anche in un altro Stato membro dell’Unione Europea allo scopo di evadere l’IVA per un importo totale non inferiore a 10 milioni di euro.
È importante evidenziare che a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto fiscale 2020 (D.L.124 del 2019) è prevista la non punibilità della fattispecie in esame se il contribuente salda il proprio debito attraverso il ravvedimento operoso.
La punibilità del soggetto che ha commesso il reato in esame è esclusa, inoltre, anche in caso di “collaborazione volontaria” ai sensi del D.L. n. 167 del 1990.
6. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e responsabilità ex d.lgs. 231/2001.
Se il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commessa da un ente è prevista la responsabilità amministrativa dello stesso ai sensi del d.lgs. 231 del 2001.
La responsabilità amministrativa dell’ente per il reato tributario si configura, però, solo se il delitto può effettivamente essere attribuito all’ente: si verifica tale caso quando il reato è stato, ad esempio, compiuto da un soggetto che fa parte dello stesso ente e che ha agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.
L’art. 5 del suddetto decreto stabilisce, a tal proposito, che l’ente è responsabile per i reati commessi da persone che hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, di gestione e controllo, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.
È esclusa, invece, la responsabilità dell’ente qualora le persone che vi operano abbiano commesso la fattispecie delittuosa per ottenere un interesse personale, svincolato da quello dell’ente.
La sanzione prevista per l’ente in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è di carattere pecuniario e può giungere fino a 500 quote. Il valore monetario riferito ad ogni singola quota è stabilito dal Giudice.
Possono essere comminate, inoltre, sanzioni a carattere interdittivo per l’ente. In particolare:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- esclusione dalla concessione di autorizzazioni, licenze, contributi, agevolazioni, finanziamenti e revoca di quanto già ottenuto.
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spetta dunque all’ente dotarsi di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231 del 2001, per evitare di incorrere in fattispecie di responsabilità amministrativa derivante da reato e nelle gravi sanzioni correlate.
Se hai bisogno di risolvere problemi con il Fisco, contattaci