Prima entrare nel merito delle spese di rappresentanza e del trattamento fiscale da applicare, occorre innanzitutto descrivere di che tipologia di spesa si tratta.
QUALI TIPOLOGIE DI SPESE RAPPRESENTANO?
La disciplina è contenuta nel comma 1 dell’articolo 1 del decreto 19 novembre 2008. Tale norma individua alcune tipologie di spese di rappresentanza, quali:
- le spese per viaggi turistici durante i quali vengono svolte attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa;
- le spese per feste e ricevimenti organizzati nell’ambito di ricorrenze aziendali o per l’inaugurazione di nuove sedi o uffici o stabilimenti;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi per mostre o fiere durante le quali vengono svolte attività promozionali beni e i servizi dell’impresa vengono mostrati;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni.
Spese di rappresentanza deducibili
La disciplina ai fini fiscali delle spese di rappresentanza è delineata nel comma 2 dell’articolo 108 del TUIR.
Sulla base di tale norma, le spese di rappresentanza sono deducibili – se hanno i requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008 – nel periodo d’imposta di sostenimento.
In particolare, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, emanato in attuazione del comma 2 dell’articolo 108 del TUIR ha:
- definito le spese di rappresentanza con un’elencazione esemplificativa;
- ha fissato un nuovo limite di deducibilità di tali spese sulla base dei ricavi e dei proventi dell’impresa;
- ha individuato una categoria di spese che – pur non essendo di rappresentanza – sono integralmente deducibili.
Sulla base dell’articolo 1, comma 1, del decreto 19 novembre 2008 le spese di rappresentanza sono deducibili se:
- sono state effettivamente sostenute e documentate;
- sono effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Il requisito principale delle spese di rappresentanza, è da notare, consiste nella “gratuità” dell’erogazione di un bene o un servizio.
INTERPRETAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Tale interpretazione è condivisa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 13 luglio 2009. In tale circolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato come “il carattere essenziale delle spese di rappresentanza” sia “la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati”.
Ulteriore requisito previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto affinché le spese di rappresentanza siano inerenti è che le stesse perseguano “finalità promozionali o di pubbliche relazioni”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le finalità promozionali consistono nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti che di quelli potenziali. Le finalità di pubbliche relazioni sono perseguite attraverso tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
Ai fini della “ragionevolezza” e della “coerenza”, la spesa di rappresentanza deve risultare ragionevole in quanto idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico; ovvero deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.
INCOERENZA DELLE SPESE CON LE PRATICHE COMMERCIALI: COSA SERVE IN QUESTI CASI?
In caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l’idoneità della stessa a generare ricavi.
L’art. 1, comma 2, del decreto 19 novembre 2008 prevede che le spese di rappresentanza deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Il comma 2 individua un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume di ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.
L’art. 108, comma 2, prevede che “sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Al riguardo, l’art. 1, comma 4, del decreto 19 novembre 2008 stabilisce che “ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato articolo 108 del TUIR”.
DISCIPLINA PER L’EROGAZIONE GRATUITA DEI BENI
Al fine di evitare possibili incertezze, è stato precisato che l’importo delle spese relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro non interferisce con l’importo deducibile in base al comma 2 dello stesso art. 1 del decreto attuativo.
Con riferimento agli omaggi composti da più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Così, ad esempio, un cesto natalizio composto di tre beni diversi che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in primo luogo, che la nozione di “valore unitario” assume una rilevanza specifica in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione sia rivolta l’attività propria dell’impresa. In altro modo, infatti, per i beni destinati ad omaggi acquistati da terzi il valore di mercato tendenzialmente coincide con il costo sostenuto.
Spese di rappresentanza: il regime IVA
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza – come definite ai fini delle imposte sui redditi (tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 Euro) – non è ammessa in detrazione, in base a quanto stabilito all’articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), del D.P.R. n. 633.
Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce l’attività di un avvocato tributarista.
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